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     Protezione dei luoghi di lavoro dai fulmini e valutazione del rischio: la nuova Norma Tecnica CEI EN 62305-2:2013-02

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Protezione dei luoghi di lavoro dai fulmini e valutazione del rischio: la nuova Norma Tecnica CEI EN 62305-2:2013-02

Dal 1° marzo 2013 è in vigore la nuova norma tecnica CEI EN 62305-2:2013-02 riguardante le “Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio”.

Tale novità interessa qualsiasi tipologia di azienda, impresa o ente in quanto legata agli obblighi a carico di tutti  i Datori di lavoro di procedere alla valutazione specifica del rischio da fulminazione di edifici, impianti, strutture e attrezzature, ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera a), 17, comma 1, lettera a), 28, comma 1, 29, comma 3  e 84, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro”.

Abstract

Dal 1° marzo 2013 è in vigore la nuova norma tecnica CEI EN 62305-2:2013-02 riguardante le “Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio”.

La novità interessa qualsivoglia tipologia di azienda, impresa o ente in quanto la nuova norma, sostituendo completamente la precedente CEI EN 62305-2:2006-04, rimasta applicabile fino al 1°/12/2013, continua a rappresentare la linea guida obbligatoria circa le modalità operative di valutazione specifica del rischio da fulminazione di edifici, impianti, strutture attrezzature obbligatoria per i Datori di lavoro di tutte le Aziende, ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera a), 17, comma 1, lettera a), 28, comma 1, 29, comma 3  e 84, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

L’entrata in vigore della nuova versione della norma prevede, inoltre, a carico dei Datori di lavoro di tutte le Aziende, di procedere a ripetere la valutazione specifica del rischio da fulminazione eseguita, a suo tempo, secondo la precedente versione della stessa.

Concetti base di “rischio di fulminazione”

I fulmini sono gigantesche cariche elettriche originate da enormi differenze di potenziale originate all’interno delle nubi temporalesche.

Quelli che si scaricano al suolo (circa il 10% della totalità prodotta) rappresentano un rischio per le attività umane, tenuto conto che, secondo i dati del SIRF (“Sistema Italiano di Rilevamento dei Fulmini”) di Milano, il nostro Paese è colpito ogni anno da circa 750.000 fulmini.

Tale rischio è rappresentato, in particolare, dalle elevatissime temperature (fino a 30.000 °C) che i fulmini (anche se per brevissimo tempo) e dagli elevatissimi valori di picco che la corrente elettrica prodotta dagli stessi può raggiungere (anche 350.000 A): quindi, rispettivamente, rischio incendio e rischio elettrico ai massimi livelli, cui si possono aggiungere rischi “secondari” per le persone quali disturbi alla vista e danni all’udito.

Perché occorre procedere alla valutazione del rischio fulminazione

I fulmini rappresentano quindi un concreto rischio per persone, edifici, impianti, strutture ed attrezzature.

Per tale motivo è obbligatorio procedere alla valutazione dei rischi dovuti ai fulmini in tutte le Aziende, imprese ed Enti.

Tale valutazione, analizzando le caratteristiche di ciascun edificio (dimensionali e strutturali; ubicazione, destinazione d’uso e compartimentazione antincendio; tipologia di impianti elettrici e di telecomunicazione installati; carico d’incendio presunto; presenza o meno di adeguati mezzi di prevenzione e protezione incendi; ecc.), permette di valutare se l’insediamento analizzato risulti statisticamente “autoprotetto” dai fulmini (in base proprio alle sua caratteristiche) oppure se necessiti di idonei mezzi di protezione (impianti “LPS” quali parafulmine, “gabbia di Faraday”, ecc.; impianti “SPD” limitatori di sovratensione, accorgimenti strutturali e/o impiantistici specifici, ecc.).

La normativa vigente in materia di “valutazione del rischio fulminazione” nei luoghi di lavoro

In merito all’obbligo a carico dei Datori di lavoro di ogni azienda, impresa, ente di procedere alla valutazione di tutti i rischi [articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008], questi deve procedere ad una valutazione specifica del rischio fulminazione [articolo 84, comma 1 del D.Lgs. 81/2008] e predisporre un apposito documento [articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 81/2008]: in pratica, un po’ come si deve procedere per tutti quei rischi aziendali per i quali è prevista una valutazione strumentale (ad esempio rumore e vibrazioni meccaniche) o una valutazione analitica/campionamenti (ad esempio rischio chimico, biologico e cancerogeno) o una valutazione analitica/metodologica (movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori).

Tale valutazione, ai sensi dell’articolo 29, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, deve essere rielaborata in relazione al grado di evoluzione tecnica, rappresentato, nel caso in specie, dall’introduzione della nuova norma tecnica CEI EN 62305-2:2013-02 riguardante le “Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio”.

 

Milano, 10 febbraio 2014

 

Luca Lucchini

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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018

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