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Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: verranno a breve pesantemente modificate le normative che vietano di consumare alcolici e sostanze stupefacenti/psicotrope nei luoghi di lavoro

Informativa riguardante le implicazioni per le Aziende e gli Enti derivanti dalla modifica delle normative che attualmente vietano il consumo di alcol e sostante stupefacenti/psicotrope negli ambienti di lavoro

Sommario

 Il 20 novembre scorso il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Permanente  per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano lo schema di intesa "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza" che prossimamente verrà calendarizzato ed approvato.

Le nuove categorie di lavoratori/attività interessate dal divieto

Vengono unificate in un singolo elenco le categorie di Lavoratori e di Attività per cui sarà vietato consumare alcol e sostanze stupefacenti/psicotrope attualmente indicate, rispettivamente, dai provvedimenti N° 2540 del 16 marzo 2006 e N° 99/cu del 30 ottobre 2007 della Conferenza Stato-Regioni:

  • Impiego gas tossici

  • Fabbricazione e uso di fuochi artificiali

  • Direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari

  • Attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi

  • Attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del D.Lgs. 81/2008

  • Attività comportanti l'obbligo dotazione di armi

  • Autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose

  • Circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario

  • Personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa

  • Personale navigante sulle navi delle acqua interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio

  • Personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari

  • Conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie

  • Personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi

  • Controllori di volo

  • Personale aeronautico di volo

  • Collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea

  • Addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti

  • Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del D.Lgs. 81/2008:

    • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

    • gru per autocarro

    • gru a torre

    • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

    • gru mobili

    • trattori agricoli o forestali

    • escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

    • pompe per calcestruzzo

  • Attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi

  • Attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri

  • Attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili

  • Attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere

Per tutti questi Soggetti e nell’ambito di tali Attività sarà pertanto vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti/psicotrope durante l'orario di lavoro o, più esattamente, non dovranno essere rilevabili alcol e sostanze stupefacenti/psicotrope durante l'orario di lavoro.

I nuovi valori-limite

Il limite per l'alcol è di 0,3 g/l mentre per le sostanze stupefacenti/psicotrope i relativi valori-limite sono:

  • Oppiacei: 40 ng/ml

  • Morfina, codeina, diidrocodeina 40 ng/ml

  • 6-MAM 4 ng/ml

  • Idrocodone e ossicodone 40 ng/ml

  • Cocaina, benzoilecgonina 30 ng/ml

  • Cannabinoidi (TCH) 25 ng/ml

  • MDMA, MDA, MDEA, MBDB 50 ng/ml

Modifiche e novità di rilievo rispetto alla precedente normativa

Rispetto alla precedente normativa, per quanto riguarda le sostanze stupefacenti scompaiono i conducenti di camion (eccetto per quelli che trasportano merci pericolose), vengono inseriti il personale aeronautico (piloti e personale aeronautico di volo), il personale sanitario a rischio lesioni da taglio o punta (compreso quello chi effettua i prelievi e gli igienisti dentali), il personale che effettua lavori in quota (ovvero, oltre i 2 metri di altezza dal suolo), gli agricoltori che conducono trattori.

I test previsti dalla nuova normativa in prima battuta saranno quelli rapidi (aria espirata mediante etilometro per l’alcol e saliva per le droghe): pur essendo la tracciabilità nella saliva delle droghe nettamente inferiore, in termini di tempo, rispetto alle urine, tuttavia, essendo i valori-limite nella saliva inferiori rispetto all'urina, potranno aversi delle positività con assunzione nel giorno precedente al test e, per alcune sostanze, anche con assunzione più remota.

Le visite mediche ed i test alcolemici/antidroga

Le Aziende e gli Enti interessati dovranno attivare i controlli per mezzo del Medico Competente.

I controlli dovranno avvenire almeno 1 volta ogni 3 anni per tutti i Lavoratori inseriti nel nuovo elenco e dovranno prevedere un'anamnesi ed un esame obiettivo specifico.

Potranno essere effettuati test rapidi a sorpresa al momento della visita, ma solo nel caso di sospetta tossico-dipendenza e/o alcol-dipendenza. Tali test potranno essere avviati anche su richiesta specifica del Datore di lavoro al Medico Competente.

Sarà inoltre obbligatorio a carico di Aziende ed Enti:

  • Sottoporre, ogni anno, almeno il 10% dei Lavoratori interessati, con modalità casuale, a test rapidi a sorpresa (aria espirata mediante etilometro per l’alcol e saliva per le droghe)

  • Nei casi di Lavoratori difficilmente intercettabili con il test a sorpresa (ad esempio, quelli che escono dall'Azienda per la guida di automezzi), test urinario con preavviso massimo di 48 ore (tale scelta dovrà tuttavia essere motivata nel piano sanitario aziendale)

Pertanto, i test “di primo livello” non potranno più essere effettuati in laboratorio (come avviene attualmente): occorrendo, d’ora in poi, un risultato immediato (in quanto il Lavoratore positivo non potrà riprendere il turno lavorativo), questi dovranno essere eseguiti sul luogo di lavoro.

Azioni da parte delle aziende e degli enti in caso di riscontro di positività

In caso di positività all'alcol superiore a 0,3 g/l, il Datore di lavoro dovrà interrompere l’attività lavorativa a rischio del Lavoratore coinvolto fino a che il tasso alcolemico sarà sceso a 0 g/l. In seguito, il Lavoratore verrà sottoposto a controlli individuali a sorpresa a discrezione del Medico Competente e potrà essere inviato, se ci sono elementi di sospetta alcol-dipendenza, ad effettuare esami ematochimici della funzionalità epatica, emopoiesi (MCV, gammagt, transaminasi) presso i Servizi Alcologici territoriali) e dovrà essere giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione ed adibito, ove possibile, a mansione diversa e non a rischio.

In caso di positività alle droghe, invece, il Datore di lavoro dovrà interrompere l’attività lavorativa a rischio del Lavoratore coinvolto per l’intero turno. In seguito, il Lavoratore verrà sottoposto a controlli individuali a sorpresa a discrezione del Medico Competente e potrà essere inviato, se ci sono elementi di sospetta tossico-dipendenza, ad effettuare test del capello per confermare eventuali pregresse assunzioni di droghe presso il Ser.T.) e dovrà essere giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione ed adibito, ove possibile, a mansione diversa e non a rischio.

Se l'esame presso i Servizi Pubblici sarà negativo per abuso alcolico o condizione di dipendenza da droghe, il Lavoratore sarà riammesso al lavoro.

L’informazione dei lavoratori

Le Aziende e gli Enti interessati dovranno predisporre ed attuare dei piani informativi specifici cui sottoporre i Lavoratori e mettere (facoltativamente) a disposizione di questi test rapidi riguardo al tasso alcolemico.

 Milano, 23 dicembre 2015

Luca Lucchini          

 

 

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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018

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