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				Codice di 
				prevenzione incendi  | 
				
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Prevenzione incendi: il 19 novembre 2015 entra in vigore il D.M. 3 agosto 
2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 
dell’articolo 15 del d. lgs. 8 marzo 2006, n. 139” [“testo unico di prevenzione 
incendi”].
Informativa riguardante le implicazioni per le Aziende 
e gli Enti derivanti dall’entrata in vigore del D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione 
di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 8 
marzo 2006, n. 139”. 
Sommario
Il D.M. 3 agosto 2015 introduce importanti novità volte a 
semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla 
prevenzione incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e 
sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette 
ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’Allegato I del Decreto del 
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
Caratteristica che pervade il testo della nuova norma è 
l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso 
tecnologico e agli standard internazionali, con un ulteriore passaggio (già 
avviato con precedenti normative) da un sistema rigido, caratterizzato da regole 
prescrittive, ad uno che punta sull’approccio prestazionale, in grado, cioè, di 
raggiungere congrui livelli di sicurezza antincendio attraverso soluzioni 
tecniche flessibili ed aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività. 
Il Decreto consta di cinque articoli e di un corposo 
Allegato tecnico. 
L’articolato indica le attività cui potrà essere applicata 
la nuova normativa, precisando le modalità di adozione della nuova metodologia 
introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, al 
fine di permettere l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria 
gradualità. 
L’Allegato è strutturato in quattro sezioni: 
I principali punti qualificanti del nuovo Decreto sono i 
seguenti: 
L’articolo 1 (“Approvazione e modalità applicative delle 
norme tecniche di prevenzione incendi”) chiarisce che le norme tecniche di 
prevenzione incendi indicate dalla nuova norma si possono applicare sia alle 
attività di cui all’articolo 2 (qui sotto indicate in dettaglio.) 
Allegato I D.P.R. 
01/08/2011, n. 151 
ELENCO DELLE ATTIVITA’ 
SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI 
	
		| 
		 
		
		N.  | 
		
		 
		
		ATTIVITÀ  | 
	 
	
		| 
		 
		
		9  | 
		
		 
		
		Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas 
		infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica 
		di saldatura o taglio.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		14  | 
		
		 
		
		Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o 
		combustibili con oltre 5 addetti.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		27  | 
		
		 
		
		Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera 
		superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con 
		quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		28  | 
		
		 
		
		Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con 
		depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 
		50.000 kg.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		29  | 
		
		 
		
		Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		30  | 
		
		 
		
		Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		31  | 
		
		 
		
		Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		32  | 
		
		 
		
		Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con 
		processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi 
		globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		33  | 
		
		 
		
		Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e 
		di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti 
		o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		34  | 
		
		 
		
		Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale 
		cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di 
		stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con 
		quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		35  | 
		
		 
		
		Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o 
		detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e 
		cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche 
		con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		36  | 
		
		 
		
		Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, 
		di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e 
		minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con 
		quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi 
		all’aperto.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		37  | 
		
		 
		
		Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in 
		lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		38  | 
		
		 
		
		Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre 
		tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri 
		prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		39  | 
		
		 
		
		Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della 
		lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		40  | 
		
		 
		
		Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della 
		trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, 
		lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in 
		deposito superiori a 5.000 kg.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		42  | 
		
		 
		
		Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i 
		relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		43  | 
		
		 
		
		Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione 
		della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con 
		quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della 
		gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 
		kg.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		44  | 
		
		 
		
		Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o 
		detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 
		kg.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		45  | 
		
		 
		
		Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e 
		naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti 
		farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		46  | 
		
		 
		
		Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o 
		fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		47  | 
		
		 
		
		Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori 
		elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in 
		deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici 
		isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		50  | 
		
		 
		
		Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, 
		pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		51  | 
		
		 
		
		Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 
		5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con 
		oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed 
		argenteria fino a 25 addetti.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		52  | 
		
		 
		
		Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, 
		veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, 
		carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 
		addetti.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		53  | 
		
		 
		
		Officine per la riparazione di: 
		
		
		- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di 
		superficie coperta superiore a 300 m2; 
		
		
		- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di 
		superficie coperta superiore a 1.000 m2.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		54  | 
		
		 
		
		Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		56  | 
		
		 
		
		Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, 
		porcellane e simili con oltre 25 addetti.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		57  | 
		
		 
		
		Cementifici con oltre 25 addetti  | 
	 
	
		| 
		 
		
		63  | 
		
		 
		
		Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di 
		altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina 
		grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e 
		distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in 
		lavorazione e/o deposito.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		64  | 
		
		 
		
		Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 
		addetti.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		70  | 
		
		 
		
		Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con 
		quantitativi di merci e materiali combustibili superiori 
		complessivamente a 5.000 kg.  | 
	 
	
		| 
		 
		
		75  | 
		
		 
		
		……………………….; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di 
		superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram 
		ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 [escluso 
		Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di 
		superficie complessiva coperta superiore a 300 m2]  | 
	 
	
		| 
		 
		
		76  | 
		
		 
		
		Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 
		cinque addetti.  | 
	 
 
  
in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione 
incendi di cui ai Decreti del Ministro dell’Interno. 
	- 
	
	 Decreto del 30 novembre 1983 «Termini, definizioni generali e 
simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»; 
	 
	- 
	
	 Decreto del 31 marzo 2003 «Requisiti di reazione al fuoco dei 
materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli 
impianti di condizionamento e ventilazione»;  
	- 
	
	 Decreto del 3 novembre 2004 «Disposizioni relative 
all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle 
porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di 
incendio»;  
	- 
	
	 Decreto del 15 marzo 2005 «Requisiti di reazione al fuoco dei 
prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche 
disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di 
classificazione europeo»;  
	- 
	
	 Decreto del 15 settembre 2005 «Approvazione della regola tecnica 
di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle 
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;  
	- 
	
	 Decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di 
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da 
costruzione»;  
	- 
	
	 Decreto del 9 marzo 2007 «Prestazioni di resistenza al fuoco delle 
costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco»;  
	- 
	
	 Decreto del 20 dicembre 2012 «Regola tecnica di prevenzione 
incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle 
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».  
 
ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di 
cui all’articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 
(«……….. alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti 
soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici 
che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo  
presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate 
……»). 
Per tutte le altre attività non indicate dal suddetto 
articolo 1 (quali, ad esempio: 65 – Locali di spettacolo …………; 66 – Alberghi 
………….; 67 – Scuole ………..; 68 – Strutture sanitarie ………….; 69 - Locali adibiti ad 
esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio …………….; 71 - Aziende ed 
uffici con oltre 300 persone presenti …………..; 75 - Autorimesse pubbliche e 
private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta 
superiore a 300 m2……………..; 49 - Gruppi per la produzione di energia elettrica 
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza 
complessiva superiore a 25 kW. ……………..; 74 - Impianti per la produzione di 
calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità 
superiore a 116 kW) vale quanto contenuto nelle rispettive “Regole Tecniche di 
prevenzione incendi” via via pubblicate a cura del Ministero degli Interni. 
L’articolo 2 (“Campo di applicazione”), oltre che a 
indicare le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi 
(di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011) cui si può applicare il nuovo 
Decreto (indicate nel punto precedente), chiarisce che le nuove norme tecniche 
si possono applicare: 
	- 
	
	 alle attività di nuova realizzazione; 
	 
	- 
	
	 a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della norma; 
	 
	- 
	
	 a quelle, esistenti alla data di entrata in vigore della norma, 
sottoposte a interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento, purché le 
misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività siano 
compatibili con gli interventi da realizzare (in caso di interventi di 
ristrutturazione parziale o di ampliamento su parti di attività esistenti alla 
data di entrata in vigore della norma non rientranti nei casi di cui al punto 
precedente, le norme tecniche del nuovo decreto si applicano all’intera 
attività);  
	- 
	
	 a quelle di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011 cui si può 
applicare il nuovo Decreto non rientranti nei limiti di assoggettabilità del 
citato Allegato.  
 
L’articolo 3 (“Impiego dei prodotti per uso antincendio”) 
tratta i prodotti per uso antincendio impiegati nel campo di applicazione del 
decreto. 
Questi devono essere: 
a)      
identificati 
univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure 
applicabili; 
b)      qualificati 
in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto; 
c)       accettati 
dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei 
lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione 
e qualificazione. 
Inoltre, il loro impiego è consentito se gli stessi sono 
utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni 
richieste dal decreto e se: 
a)      sono 
conformi alle disposizioni comunitarie applicabili; 
b)      sono 
conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni 
comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte 
con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE 
e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la 
commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo 
riconoscimento; 
c)       qualora non 
contemplati nelle precedenti lettere a) e b), sono legittimamente 
commercializzati in uno degli Stati della Unione Europea o in Turchia in virtù 
di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione Europea, ovvero 
legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di 
libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico 
europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire 
un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a 
quello previsto nelle norme tecniche allegate al decreto. 
L’articolo 4 (“Monitoraggio”) prevede che il Ministero 
dell’Interno, attraverso le strutture dei Vigili del Fuoco, provveda al 
monitoraggio dell’applicazione delle nuove norme tecniche. 
L’articolo 5 (“Disposizioni finali”) evidenzia come restino 
valide: 
a)      le 
disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 
relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui 
Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima 
documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme 
tecniche di cui al nuovo decreto; 
b)      le 
disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del Decreto del Ministro 
dell’Interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, 
comma 4, del decreto del Ministro dell’Interno 9 maggio 2007, relative alla 
determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai 
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. 
Inoltre, indica che per le attività previste dal nuovo 
decreto in possesso del “Certificato di prevenzione incendi” ovvero in regola 
con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il decreto stesso non comporta 
adempimenti. 
Per quanto riguarda l’Allegato alla norma, che ne 
rappresenta la parte prettamente tecnica, questo è strutturato in quattro 
sezioni: 
	- 
	
Sezione G - Generalità, contenente i principi fondamentali 
per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente 
alle diverse attività.  
	- 
	
Sezione S - Strategia antincendio, riguardante le misure 
antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse 
attività (definite, nel loro insieme, Regola Tecnica Orizzontale, quindi 
applicabile a tutte le attività), per comporre la strategia antincendio al fine 
di ridurre il rischio di incendio.  
	- 
	
Sezione V - Regole Tecniche Verticali, contenente le regole 
tecniche di prevenzione incendi (definite con l’acronimo RTV) applicabili a 
specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono 
complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia 
antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata ed integrata con le 
regole tecniche riferite ad ulteriori attività.  
	- 
	
Sezione M - Metodi, riguardante la descrizione delle 
metodologie progettuali  
 
Il nuovo Decreto da un lato prevede che la Regola Tecnica 
Orizzontale (RTO) individui i criteri ed i metodi che consentono di determinare 
le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al controllo 
dei Vigili del fuoco, dall’altro opera il coordinamento tra la RTO e le RTV. 
Il Decreto entrerà in vigore il 19 novembre 2015. 
Si allega il testo completo del nuovo Decreto. 
 Milano, 28 agosto 2015 
 Luca Lucchini   
  
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