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Codice di prevenzione incendi

 

Prevenzione incendi: il 19 novembre 2015 entra in vigore il D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del d. lgs. 8 marzo 2006, n. 139” [“testo unico di prevenzione incendi”].

Informativa riguardante le implicazioni per le Aziende e gli Enti derivanti dall’entrata in vigore del D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139”.

Sommario

ABSTRACT

Il D.M. 3 agosto 2015 introduce importanti novità volte a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Caratteristica che pervade il testo della nuova norma è l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, con un ulteriore passaggio (già avviato con precedenti normative) da un sistema rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che punta sull’approccio prestazionale, in grado, cioè, di raggiungere congrui livelli di sicurezza antincendio attraverso soluzioni tecniche flessibili ed aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.

Il Decreto consta di cinque articoli e di un corposo Allegato tecnico.

L’articolato indica le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa, precisando le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, al fine di permettere l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.

L’Allegato è strutturato in quattro sezioni:

  •  Sezione G - Generalità

  •  Sezione S - Strategia antincendio

  •  Sezione V - Regole Tecniche Verticali

  •  Sezione M - Metodi

 CARATTERI SALIENTI DELLA NORMA

I principali punti qualificanti del nuovo Decreto sono i seguenti:

Modalità applicative

L’articolo 1 (“Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi”) chiarisce che le norme tecniche di prevenzione incendi indicate dalla nuova norma si possono applicare sia alle attività di cui all’articolo 2 (qui sotto indicate in dettaglio.)

Allegato I D.P.R. 01/08/2011, n. 151

ELENCO DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.

ATTIVITÀ

9

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

14

Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.

27

Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.

28

Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.

29

Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè.

30

Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.

31

Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg.

32

Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg.

33

Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg.

34

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.

35

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg.

36

Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto.

37

Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg.

38

Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.

39

Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.

40

Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg.

42

Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2.

43

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.

44

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.

45

Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.

46

Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.

47

Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.

50

Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti.

51

Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.

52

Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti.

53

Officine per la riparazione di:

- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;

- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2.

54

Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

56

Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti.

57

Cementifici con oltre 25 addetti

63

Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.

64

Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti.

70

Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg.

75

……………………….; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 [escluso Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2]

76

Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.

 

in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai Decreti del Ministro dell’Interno.

  •  Decreto del 30 novembre 1983 «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;

  •  Decreto del 31 marzo 2003 «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;

  •  Decreto del 3 novembre 2004 «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;

  •  Decreto del 15 marzo 2005 «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;

  •  Decreto del 15 settembre 2005 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

  •  Decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;

  •  Decreto del 9 marzo 2007 «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

  •  Decreto del 20 dicembre 2012 «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 («……….. alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo  presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate ……»).

Per tutte le altre attività non indicate dal suddetto articolo 1 (quali, ad esempio: 65 – Locali di spettacolo …………; 66 – Alberghi ………….; 67 – Scuole ………..; 68 – Strutture sanitarie ………….; 69 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio …………….; 71 - Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti …………..; 75 - Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2……………..; 49 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW. ……………..; 74 - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW) vale quanto contenuto nelle rispettive “Regole Tecniche di prevenzione incendi” via via pubblicate a cura del Ministero degli Interni.

Campo di applicazione

L’articolo 2 (“Campo di applicazione”), oltre che a indicare le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011) cui si può applicare il nuovo Decreto (indicate nel punto precedente), chiarisce che le nuove norme tecniche si possono applicare:

  •  alle attività di nuova realizzazione;

  •  a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della norma;

  •  a quelle, esistenti alla data di entrata in vigore della norma, sottoposte a interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento, purché le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività siano compatibili con gli interventi da realizzare (in caso di interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore della norma non rientranti nei casi di cui al punto precedente, le norme tecniche del nuovo decreto si applicano all’intera attività);

  •  a quelle di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011 cui si può applicare il nuovo Decreto non rientranti nei limiti di assoggettabilità del citato Allegato.

Impiego dei prodotti per uso antincendio

L’articolo 3 (“Impiego dei prodotti per uso antincendio”) tratta i prodotti per uso antincendio impiegati nel campo di applicazione del decreto.

Questi devono essere:

a)      identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;

b)      qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;

c)       accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

Inoltre, il loro impiego è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal decreto e se:

a)      sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;

b)      sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;

c)       qualora non contemplati nelle precedenti lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione Europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione Europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al decreto.

Monitoraggio

L’articolo 4 (“Monitoraggio”) prevede che il Ministero dell’Interno, attraverso le strutture dei Vigili del Fuoco, provveda al monitoraggio dell’applicazione delle nuove norme tecniche.

Disposizioni finali

L’articolo 5 (“Disposizioni finali”) evidenzia come restino valide:

a)      le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al nuovo decreto;

b)      le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del Decreto del Ministro dell’Interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’Interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, indica che per le attività previste dal nuovo decreto in possesso del “Certificato di prevenzione incendi” ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il decreto stesso non comporta adempimenti.

Allegato

Per quanto riguarda l’Allegato alla norma, che ne rappresenta la parte prettamente tecnica, questo è strutturato in quattro sezioni:

  • Sezione G - Generalità, contenente i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività.

  • Sezione S - Strategia antincendio, riguardante le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività (definite, nel loro insieme, Regola Tecnica Orizzontale, quindi applicabile a tutte le attività), per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio.

  • Sezione V - Regole Tecniche Verticali, contenente le regole tecniche di prevenzione incendi (definite con l’acronimo RTV) applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata ed integrata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività.

  • Sezione M - Metodi, riguardante la descrizione delle metodologie progettuali

Il nuovo Decreto da un lato prevede che la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) individui i criteri ed i metodi che consentono di determinare le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, dall’altro opera il coordinamento tra la RTO e le RTV.

Entrata in vigore

Il Decreto entrerà in vigore il 19 novembre 2015.

Si allega il testo completo del nuovo Decreto.

 Milano, 28 agosto 2015

 Luca Lucchini

 

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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018

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