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Classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche: pubblicato e prossimo ad entrare in vigore il nuovo d.lgs. 39/2016 che introduce importanti modifiche al d.lgs. 81/2008 in materia di rischio chimico nei luoghi di lavoro

Informativa riguardante le implicanze per le Aziende e gli Enti derivanti dall’entrata in vigore del nuovo Decreto Legislativo n. 39 del 15 febbraio 2016 in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2016 il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, riguardante la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio dei prodotti chimici.

Il Decreto prevede significative modifiche ed integrazioni alle principali norme riguardanti la sicurezza, la salute e l’igiene nei luoghi di lavoro e importanti implicanze per Aziende ed Enti interessate dalla presenza del rischio chimico e cancerogeno/mutageno nell’ambito delle proprie attività e dei propri ambienti di lavoro.

Sommario

Abstract

Il prossimo 29 marzo 2016 entrerà formalmente in vigore il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 che, approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio scorso, dà attuazione alla Direttiva Europea 2014/27/UE inerente la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio dei prodotti chimici.

Il nuovo provvedimento recepisce la Direttiva Europea che adegua precedenti Direttive al cosiddetto “Regolamento GHS” (“Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals”, ovvero “Sistema armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici”), che ha dato attuazione al sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite.

Al fine di proteggere Lavoratori, Consumatori e Ambiente attraverso l'indicazione, sulle etichette, di qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche, le Aziende e gli Enti sono chiamati, dunque, a indicare, classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele secondo nuove regole. 

Il Decreto apporta importanti modifiche non solo al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla sicurezza e la salute sul lavoro”, ma anche al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” ed alla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 “Disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”.

La norma prevede altresì la necessità, a carico delle Aziende e degli Enti, di rivedere e sostituire la cartellonistica di sicurezza presente nei luoghi ospitanti prodotti chimici pericolosi a causa della soppressione di alcune tipologie di segnalazione e della contemporanea introduzione di nuove indicazioni.

Il nuovo decreto legislativo 39/2016

Il prossimo 29 marzo 2016 entrerà formalmente in vigore il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le Direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la Direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele." che recepisce la Direttiva Europea 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 che “modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.”.

Il provvedimento, atteso da tempo (il recepimento nel nostro Paese è avvenuto, come sempre, in ritardo rispetto alla tempistica indicata dall’Unione Europea……….), deriva dalla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al contesto comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici e cancerogeni/mutageni nei luoghi di lavoro, variato a seguito dell'adozione del Regolamento CE n. 1272/2008 (“Regolamento CLP-Classification, Labelling and Packaging”, ovvero “Classificazione, Etichettatura e Imballaggio”), che ha introdotto in tutta l’Unione Europea un nuovo sistema per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (il “GHS” dell’ONU), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (entrato in vigore il 20 gennaio 2009, con termini entro cui provvedere alla classificazione in conformità con le nuove norme fissati al 1° dicembre 2010 per le sostanze chimiche e al 1° giugno 2015 per le miscele).

Le modifiche apportate al d.lgs. 81/2008 e ad altre norme ad esso collegate. Le novità su termini, definizioni e cartellonistica

Vengono apportate significative modifiche alle seguenti norme “storiche”:

Ø  Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla sicurezza e la salute sul lavoro”

Ø  Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”

Ø  Legge 17 ottobre 1967, n. 977 Disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”

Le modifiche riguardano tutti gli Articoli e gli Allegati delle succitate normative in cui vengono trattati il rischio chimico ed il rischio cancerogeno/mutageno: in pratica, vengono corretti/sostituiti tutti i (superati) riferimenti, termini e definizioni della pregressa normativa europea con quelli introdotti dal più recente “Regolamento CLP” (comprese le Frasi di rischio, sostituite con le attuali Indicazioni di pericolo).

Le modifiche più importanti sono, nel dettaglio:

 Modifiche di definizioni

All'articolo 234, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) si evidenziano le nuove definizioni di “agente cancerogeno” apportate mediante le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) agente cancerogeno:

1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena

    di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo

    e del Consiglio;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza

    o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;”;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) agente mutageno: 1) una sostanza o miscela corrispondente

    ai criteri di classificazione come agente mutageno di

cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008.”.

 Modifiche alla cartellonistica di sicurezza da utilizzare

All’Allegato XXV “Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici”, Sezione 3.2 del D.Lgs. 81/2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è soppresso;

2) è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»:

    «Questo cartello di   avvertimento non deve essere utilizzato per mettere

    in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei

    casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per

    indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose».

Quindi, si è proceduto alla soppressione dell’uso del cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» http://www.seton.it/media/catalog/product/cache/8/image/85e4522595efc69f496374d01ef2bf13/1423869117/d/m/dmeu_pdlt1_321_1_std.lang.all.png di cui all’Allegato XXV, Sezione 3.2 del D.Lgs. 81/2008, mentre viene introdotto l’uso del cartello di avvertimento «Pericolo generico» di cui all’Allegato XXV, Sezione 3.2 del D.Lgs. 81/2008 http://www.pd.infn.it/safety/sign/p4.gif per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose.

All’Allegato XXVI “Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni” del D.Lgs. 81/2008 viene invece completamente sostituita la Sezione 1 con la seguente:

"1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate

     come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo

     fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008

    nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose

    e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele

    pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in

    conformità di tale regolamento. 
   Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve

   durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si

   prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o

   di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. 
   L'etichettatura di cui al primo comma può essere: 
       - sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV che riportino 

         lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento

         equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente

         pittogramma di pericolo di cui all'Allegato V del Regolamento (CE) n. 1272/2008; 
      - completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o

        miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi; 
      - completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro,

        da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele

        pericolose.".

Ciò significa che i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti prodotti chimici nonché i recipienti utilizzati per il loro magazzinaggio e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare gli stessi devono essere etichettati con i “nuovi” pittogrammi di pericolo introdotti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (ad esempio:    ). Possono essere utilizzati cartelli di avvertimento di cui all'Allegato XXV D.Lgs. 81/2008 (ad esempio: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLPInj7fbeJvjBK6lwDjbTGD_6GxWnj4JDPngesWqoktDMUPLG  https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQV3v3y1EuZmm15q5nXaCazciFxhSkjxoYX7Zh7_QVS0z26bX-M). che riportino lo stesso pittogramma o simbolo di cui al citato Regolamento (CE) n. 1272/2008 (ad esempio: http://www.bmscience.net/blog/wp-content/uploads/2013/10/nuovi-simboli-rischio-chimico1.jpg  http://www.bmscience.net/blog/wp-content/uploads/2013/10/nuovi-simboli-rischio-chimico1.jpg).     

 

Sempre all’Allegato XXVI sono apportate modifiche anche alla Sezione 5, che viene sostituita dalla seguente: 


"5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o

      miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento

      appropriato, conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente

      al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi

      imballaggi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. 
      Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2

      dell'allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose,

      occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del

      regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o

      l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di

      magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.".

 

Ovvero, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato di cui all’Allegato XXV, Sezione 3.2 del D.Lgs. 81/2008 oppure mediante uno dei “nuovi” pittogrammi di pericolo introdotti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008.

 

 

Luca Lucchini

Milano, 23 marzo 2016

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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018

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