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Informativa

Rischi da esposizione a campi elettromagnetici

È entrata in vigore in Italia la direttiva 2013/35/UE che ridefinisce le disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione ai campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro a carico di aziende ed enti.

Informativa riguardante le implicanze per le Aziende e gli Enti derivanti dall’entrata in vigore della Direttiva Europea 2013/35/UE recepita dal D.Lgs. 159/2016, che modifica il Capo IV, Titolo VIII “Protezione dei Lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici” del D.Lgs. 81/2008.

Sommario

Abstract

Il 16 agosto 2016, attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo D.Lgs. 159/2016, sono entrate in vigore nel nostro Paese le disposizioni della “nuova” Direttiva Europea 2013/35/UE relativa all’esposizione dei Lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici campi elettromagnetici, riguardante le misure minime a carico di Aziende ed Enti per la salvaguardia della salute dei Lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.

La norma abroga la “vecchia” Direttiva Europea 2004/40/CE e prevede importanti modifiche, integrazioni ed innovazioni a riguardo degli obblighi e delle modalità di valutazione del rischio nonché delle azioni di prevenzione e protezione da mettere in campo a cura di Enti ed Aziende a riguardo dei rischi derivanti dagli agenti fisici campi elettromagnetici potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro.

Pur continuando a non affrontare le ipotesi di effetti nocivi a lungo termine derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici ma limitandosi ad affrontare quelli a breve termine, le novità più importanti introdotte dal “nuovo” dispositivo rispetto al “vecchio” possono essere così sintetizzate:

  • La “vecchia” Direttiva si limitava ad adottare come parametri i valori di azione LA (ovvero livelli di esposizione il cui superamento implicava, da parte delle Aziende, l’attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione a tutela dei Lavoratori esposti) e i valori limite di attenzione VLE (ovvero livelli di esposizione il cui superamento è vietato), mentre la “nuova” Direttiva, basandosi sulle raccomandazioni della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), prende in considerazione, oltre ai LA, anche i VLE relativi agli effetti sanitari e quelli relativi agli effetti sensoriali, trattando poi separatamente gli effetti termici e non termici, specificando che in determinati casi e circostanze i VLE possano essere superati, sebbene solo in via temporanea (superando il “cronico” problema sollevato dalla precedente Direttiva per alcune tipologie di attività, come quella medico-sanitaria o quella militare, dove i VLE possono essere superati).

  • Per quanto riguarda gli effetti sulla salute dei Lavoratori, la “nuova” Direttiva distingue gli effetti di natura squisitamente sanitaria (riscaldamento e la stimolazione del tessuto nervoso) da quelli di natura sensoriale (disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e di modifiche minori delle funzioni cerebrali).

  • La “nuova” Direttiva prende (finalmente) in considerazione anche i campi statici.

Introduzione

La “nuova” Direttiva Europea 2013/35/UE relativa all’esposizione dei Lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici campi elettromagnetici, riguardante le misure minime a carico di Aziende ed Enti per la salvaguardia della salute dei Lavoratori esposti ai campi elettromagnetici, rappresenta la ventesima delle Direttive particolari che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva Quadro 89/391/CEE, sono andate via via a modificare, integrare e completare nel tempo in precedenza il D.Lgs. 626/1994 ed attualmente il D.Lgs. 81/2008, abroga la “vecchia” Direttiva Europea 2004/40/CE e introduce importanti modifiche, integrazioni ed innovazioni a riguardo degli obblighi e delle modalità di valutazione del rischio nonché delle azioni di prevenzione e protezione da mettere in campo a cura di Enti ed Aziende a riguardo dei rischi derivanti dagli agenti fisici campi elettromagnetici potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro.

Finalità del presente intervento è quella di cercare di analizzare brevemente le novità introdotte dalla “nuova” Direttiva per chiarire gli obblighi normativi a carico di Aziende ed Enti nel campo dei rischi derivanti da campi elettromagnetici cui potrebbero essere esposti i Lavoratori, non tralasciando di introdurre al complesso scenario sotteso alla problematica, sia in termini fisico-tecnici che clinico-medico-sanitari, senza naturalmente avere la presunzione di andare oltre ad una semplice informazione di “primo accesso” a Imprese ed Enti in merito ad argomenti di cui esiste, in letteratura, una ricchissima bibliografia (ma rivolta agli “addetti ai lavori”).

Premessa fondamentale: cosa sono i campi elettromagnetici, perché si producono e perché possono nuocere alla salute dei lavoratori

Le informazioni derivanti da studi sui sistemi molecolari compiuti per comprendere i meccanismi di interazione (o “patogenetici”) attualmente non sono in grado di spiegare completamente l’eziologia delle patologie derivanti da esposizione prolungata a campi elettromagnetici di strutture viventi complesse (tessuti, organi e sistemi).

Si può tuttavia affermare che gli effetti che un’esposizione ai campi elettromagnetici esterni provoca nel corpo umano e nelle sue cellule dipendono dalla frequenza dei campi e dalla loro intensità. I campi magnetici a bassa frequenza (elettrodotti, elettrodomestici, computer) inducono la circolazione di correnti all’interno del corpo umano. L’intensità delle correnti indotte dipende dall’intensità del campo induttore e dall’ampiezza del circuito entro cui fluisce la corrente. Se sufficientemente alte, queste correnti possono causare la stimolazione di nervi e muscoli. Alle alte frequenze (radiofrequenze) i campi penetrano soltanto per una breve profondità all’interno del corpo. L’energia di questi campi è trasformata in movimento molecolare e l’attrito tra le molecole in rapido movimento porta ad un aumento della temperatura corporea.

La ricerca scientifica sugli effetti sanitari dei campi elettromagnetici si basa su studi epidemiologici, su animali ed in vitro. Sono stati esaminati molti effetti sanitari, da difetti nella riproduzione a malattie cardiovascolari e neurovegetative, ma le evidenze più consistenti, a tutt’oggi, riguardano la leucemia infantile.

Sulla base di quanto detto, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha riconosciuto che ci potrebbe essere un nesso tra il vivere in prossimità di elettrodotti e l’insorgere di forme di leucemia infantile.

Utilizzando la classificazione standard della IARC, i campi magnetici prodotti a bassa frequenza sono tuttora classificati come “FORSE CANGEROGENI PER L’UOMO” (per rendere l’idea, si evidenzia il fatto che il caffè è stato classificato in maniera analoga…………..).

Per quanto riguarda i campi ad alta frequenza, i dati disponibili fino ad oggi suggeriscono che l’esposizione ai campi di bassa intensità (telefonini e stazioni radio base) non provochi effetti dannosi per la salute. La ricerca attuale è volta a capire se esposizioni prolungate a bassi livelli di campi a radiofrequenza, troppo bassi per provocare aumenti apprezzabili di temperatura corporea, possano causare effetti sanitari.

Di recente, diversi studi epidemiologici su utenti di telefoni mobili non hanno trovato evidenze convincenti di aumenti del rischio di tumori cerebrali. Tuttavia, la tecnologia è troppo recente per escludere la possibilità di effetti a lungo termine.

È dunque prassi comune applicare il principio di precauzione, che impone che i valori di campo elettromagnetico siano tenuti ai livelli più bassi possibili, compatibilmente con l’efficienza del servizio, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione.

Per concludere si indicano alcune sintomatologie e dolori aspecifici che caratterizzano il fenomeno noto in letteratura come “elettrosensibilità” che, talvolta, interessano soggetti esposti a campi elettromagnetici:

  • Disturbi cutanei: prurito, eritemi, allergie.

  • Disturbi al sistema nervoso: disturbi del sonno, stress, neurastenia, instabilità emotiva, ansietà, mali di testa, emicranie, depressioni, irritabilità, perdita di appetito, nausea, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, vertigini.

  • Disturbi al sistema muscolare: crampi, dolori muscolari, astenia.

  • Disturbi al sistema cardiovascolare: aritmie, disturbi della pressione arteriosa, ictus cerebrale.

  • Disturbi al sistema ormonale e di quello immunitario: riduzione della sintesi della melatonina, alterazioni delle sottopopolazioni linfocitarie.

  • Disturbi alla sfera sessuale, della riproduzione, della gravidanza (aborti spontanei).

  • Disturbi al sistema visivo, acustico, olfattivo, digestivo.

Le attività, le mansioni, le attrezzature, le macchine e le lavorazioni potenzialmente lesive per i lavoratori a causa di produzione di campi elettromagnetici

Nel campo lavorativo l’esposizione a campi elettromagnetici può avere luogo nell’ambito di una varietà di processi, attività e ambienti dei comparti industriali, terziario e servizi, cantieristico, commerciale, ricerca, ecc. Se ne indicano i principali (elenco non esaustivo):

  • Autisti tram, filobus, metropolitane, treni.

  • Manutentori settore elettrico.

  • Operatori acciaierie, forni ad induzione.

  • Addetti che operano in prossimità di “porte RF” (le cosiddette “porte antitaccheggio” poste alle uscite dei negozi).

  • Operatori addetti all’utilizzo di attrezzature ed apparecchiature non opportunamente schermate (mancato rispetto Direttive UE di prodotto COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA 89/336/CEE, 2004/108/CE e 2014/30/UE legate alla marcatura CE delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

  • Qualsiasi attività che avvenga in ambienti di lavoro posti in prossimità di cabine elettriche, quadri elettrici, cablaggi elettrici, ecc.

  • Qualsiasi attività insediata al di sotto o in prossimità di elettrodotti.

  • Qualsiasi attività posta in posizione sfavorevole rispetto alle RSB (Stazioni Radio Base), cioè vicine e/o allineate con i lobi di trasmissione.

  • Addetti trasmissioni radio-televisive con sistemi mobili.

  • Addetti alle saldature elettriche.

  • Operatori del settore medico: RMN (Risonanza Magnetica Nucleare), chirurgia con elettrobisturi ad alta frequenza, diatermia, ecc.

  • Operatori del campo scientifico e della ricerca: NMR (Nuclear Magnetic Resonance), spettrografi, ciclotroni, elettromagneti, ecc.

  • Operatori addetti all’utilizzo di torce al plasma.

  • Ecc.

Generalità

Il Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, nella sua nuova stesura, pur continuando a non affrontare le ipotesi di effetti nocivi a lungo termine derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici ma limitandosi ad affrontare quelli a breve termine (la Commissione Europea continua a ritenere che, al momento, non sussistano prove scientifiche accertate di una relazione di natura causale e nello stabilire unicamente disposizioni minime, lasciando ai singoli Stati la facoltà di mantenere o adottare disposizioni più favorevoli) introduce alcune importanti novità:

  • Campo di applicazione rivolto all’esposizione dei Lavoratori a campi elettromagnetici con frequenza da 0 Hz a 300 GHz, non più soltanto dinamici ma anche statici (andando a colmare una grave lacuna presente nelle precedenti edizioni della normativa).

  • Mentre la “vecchia” Direttiva si limitava a descrivere come parametri i valori di azione LA (ovvero livelli di esposizione il cui superamento implica da parte delle Aziende l’attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione a tutela dei Lavoratori esposti) e i valori limite di attenzione VLE (ovvero livelli di esposizione il cui superamento è vietato), la “nuova” Direttiva si dimostra di gran lunga più esaustiva e dettagliata, considerando, basandosi sulle raccomandazioni della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), oltre ai LA, anche i VLE relativi agli effetti sanitari e quelli relativi agli effetti sensoriali, trattando poi separatamente gli effetti termici e non termici, specificando che in determinati casi e circostanze i VLE possano essere superati, sebbene solo in via temporanea (superando il “cronico” problema sollevato dalla precedente Direttiva per alcune tipologie di attività, come quella medico-sanitaria o quella militare, dove i VLE possono essere superati).

  • Per quanto riguarda gli effetti sulla salute dei Lavoratori, la “nuova” Direttiva distingue gli effetti di natura squisitamente sanitaria (riscaldamento e la stimolazione del tessuto nervoso) da quelli di natura sensoriale (disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e di modifiche minori delle funzioni cerebrali).

Le nuove definizioni

La nuova versione dell’articolo 207 (“Definizioni”) del D.Lgs. 81/2008 prevede una differente e più articolata esplicitazione delle definizioni:

a)      "campi elettromagnetici", campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;

b)      "effetti biofisici diretti", effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno di un campo elettromagnetico, che comprendono:

1)      effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi;

2)      effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro;

3)      correnti negli arti;

c)      "effetti indiretti", effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali:

1)      interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo;

2)      rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno di campi magnetici statici;

3)      innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

4)      incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

5)      correnti di contatto;

d)      "Valori limite di esposizione (VLE)", valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti;

e)      "VLE relativi agli effetti sanitari", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;

f)       "VLE relativi agli effetti sensoriali", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;

g)      "valori di azione (VA)", livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nel presente capo.

Nell'Allegato XXXVI, Parte II:

1)      per i campi elettrici, per "VA inferiori" e "VA superiori" s'intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo;

2)      per i campi magnetici, per "VA inferiori" s'intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per "VA superiori" i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.

La nuova normativa prevede che debba essere effettuato un confronto per “range” di frequenze, dal momento che al variare della frequenza del campo elettromagnetico incidente su di un individuo variano gli effetti negativi predominanti (ad esempio: effetti sensoriali di calore su arti tronco o capo; senso di vertigine; modifiche minori alle funzioni cerebrali; disturbi temporanei delle percezioni sensoriali; ecc.).

Per le basse frequenze, fino a 10 kHz il fenomeno predominante è infatti l’induzione di correnti elettriche, oltre i 10 MHz invece il fenomeno predominante è il riscaldamento di tessuti ed organi, a frequenze intermedie saranno presenti entrambi gli effetti con una predominanza legata alla frequenza del campo incidente.

Le grandezze fisiche relative all’esposizione ai campi elettromagnetici

Anche la nuova versione dell’articolo 208 (“Valori limite di esposizione e valori d’azione”) del D.Lgs. 81/2008 è decisamente più dettagliato rispetto alla versione precedente:

1.      Le grandezze fisiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III.

2.      Il datore di lavoro assicura che l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all'allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all'allegato XXXVI, parte III per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti   sensoriali   deve   essere  dimostrato  ricorrendo  alle  procedure  di   valutazione dell'esposizione di cui all'articolo 209. Qualora l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell'articolo 210, comma 7.

3.      Ai fini del presente capo, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all'allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati. Nel caso in cui l'esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell'articolo 210, comma 1, salvo che la valutazione effettuata in conformità dell'articolo 209, comma 1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.

4.      Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'esposizione può superare:

a)      i VA inferiori per i campi elettrici di cui all'allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:

1)      non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2;

2)      siano evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B3) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all'articolo 210, comma 5;

3)      siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b);

b)      i VA inferiori per i campi magnetici di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purché siano verificate le seguenti condizioni:

1)      il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e l'eventuale superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;

2)      non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2;

3)      siano adottate misure in conformità all'articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del medesimo comma;

4)      siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b).

5.      Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, l'esposizione può superare i VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte III, tabella A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:

a)      il loro superamento sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;

b)      non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3;

c)      nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A1, siano state prese misure specifiche di protezione in conformità all'articolo 210, comma 6;

d)      siano adottate misure in conformità all'articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma;

e)      siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b).

6.      Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei valori ivi indicati, mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente:

a)      le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o degli VLE relativi agli effetti sensoriali;

b)      il livello di esposizione dei lavoratori e l'entità del superamento;

c)      il numero di lavoratori interessati;

d)      le tecniche di valutazione utilizzate;

e)      le specifiche misure di protezione adottate in conformità all'articolo 210;

f)       le azioni adottate in caso di sintomi transitori;

g)      le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b).

La valutazione dei rischi, le modalità di identificazione, la stima dei tempi di esposizione, le azioni di prevenzione e protezione da adottare

La nuova versione dell’articolo 209 (Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione) e dell’articolo 210 (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi) del D.Lgs. 81/2008 non fanno eccezione circa una più ampia trattazione dei temi rispetto al testo antecedente (si rimanda alla nuova norma allegata al presente documento per un’analisi completa).

Informazione e formazione dei lavoratori

Un nuovo articolo inserito (il 210-bis) tratta in dettaglio circa gli obblighi di informazione e formazione dei Lavoratori e del RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) a carico del Datore di lavoro (si rimanda alla nuova norma allegata al presente documento per un’analisi completa).

Deroghe

La riscrittura dell’articolo 212 (“Deroghe”) tratta in dettaglio le modalità con cui il datore di lavoro può richiedere (al Ministero della Salute) deroghe temporanee (in circostanze documentate) al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1 (si rimanda al testo allegato al presente documento per la completa trattazione). Criteri e modalità dovranno essere definiti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui alla presente informativa.

Sorveglianza sanitaria

La nuova norma conferma pienamente (all’articolo 211) quanto già indicato dalla precedente in materia di obblighi a carico del Datore di lavoro a riguardo della sorveglianza sanitaria dei Lavoratori.

Raccomandazioni per le aziende e gli  enti

Giova sottolineare che anche questa norma, come tutte quelle che nel corso degli anni sono state progressivamente introdotte, modificate ed implementate dal Legislatore nel settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede pesanti sanzioni penali per i Datori di lavoro ed i Dirigenti delle Aziende e degli Enti inadempienti.

Si ricorda che le Aziende e gli Enti, al fine di non incappare nel reato di “omessa valutazione dei rischi”, sanzionato penalmente dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, devono indagare con estremo rigore in merito a tutte le situazioni in cui i propri Lavoratori possano essere soggetti ai rischi da esposizione a campi elettromagnetici, anche quelle finora ignorate o comunque trascurate in quanto reputate semplicisticamente ininfluenti sulla salute dei Lavoratori, e, se del caso, effettuare misurazioni/ campionamenti strumentali.

Di tale valutazione occorre elaborare un documento scritto che contenga gli elementi indicati dal nuovo articolo 209 del D.Lgs. 81/2008.

Entrata in vigore della norma e scadenze per gli adempimenti di legge

Le disposizioni del nuovo Decreto (che ribadisce la necessità di effettuare la ripetizione della valutazione e delle misurazioni almeno ogni 4 anni o in occasione di modifiche produttive e/o organizzative o quando gli esiti della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità) sono in corso a partire dal 16 agosto 2016.

A completamento delle informazioni fornite si allega alla presente il testo completo della “nuova” Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013 e del Capo IV, Titolo VIII “Protezione dei Lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici” (e relativi Allegati di pertinenza) del D.Lgs. 81/2008 nella sua forma modificata.

Milano, 24 agosto 2016, Luca Lucchini

 

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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018

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