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Informativa

Prevenzione legionellosi

Informativa riguardante le implicazioni per le Aziende e gli Enti derivanti dall’approvazione delle nuove “LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI” sancito dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 MAGGIO 2015, recanti indicazioni per la valutazione e gestione (obbligatorie) dei rischi derivanti dall’esposizione all’agente biologico LEGIONELLA PNEUMOPHILA.

Sicurezza della salute delle persone legata alla presenza di agenti biologici nei luoghi di vita e di lavoro: il 7 maggio 2015 sono state approvate dalla conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le linee guida aggiornate per la prevenzione ed il controllo della legionellosi.

 Sommario

Nuove linee guida

In data 7 maggio 2015 la Conferenza Permanente dei Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (nota come “Conferenza Stato-Regioni”) ha approvato il documento “LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI” da applicare sia nei luoghi di lavoro che nei siti a rischio nonché alle attività professionali esposte all’agente biologico.

Vista l’elevata diffusione di attività ed impianti che nelle Aziende e negli Enti possono esporre le Persone all’insidioso agente biologico, l’argomento è estremamente importante e deve essere scrupolosamente affrontato dagli stessi per evitare problemi alla salute delle persone e non incappare in pesanti responsabilità e sanzioni penali.

Di seguito si propongono brevi note sulle caratteristiche essenziali e sui contenuti del nuovo Documento, rimandando, per i dettagli, al testo integrale, allegato alla presente nota.

Premessa sulla patologia

La legionellosi è un'infezione causata da batteri del genere Legionella.

La malattia si presenta in due forme distinte: 

·         “Malattia dei Legionari” (forma più grave, con polmonite)

·         “Febbre di Pontiac” (forma leggera di infezione)

La Legionella è uno degli agenti eziologici di polmonite batterica e deve il suo nome all’epidemia di polmonite che si verificò tra i partecipanti ad una riunione dell’American Legion nell’estate del 1976 a Philadelphia: tra gli oltre 4.000 veterani presenti, (chiamati, appunto, “Legionnaires”), 221 si ammalarono e 34 di essi morirono. Solo in seguito si scoprì che la malattia era stata causata da un “nuovo” batterio, denominato Legionella, che fu isolato nell’impianto di condizionamento dell’hotel dove i veterani avevano soggiornato.

La Legionella è l’unico genere della famiglia delle Legionellaceae. Si tratta di sottili bacilli Gram-negativi, aerobi, asporigeni, generalmente mobili per la presenza di uno o più flagelli e di dimensioni variabili da 0,3 a 0,9 micron di larghezza e da 1,5 a 5 micron di lunghezza (mentre in coltura sono frequenti forme filamentose lunghe fino a 20 micron). La parete cellulare di questi microrganismi è caratterizzata dalla presenza di acidi grassi a catena ramificata di solito non presenti nei batteri Gram-negativi.

Attualmente, al genere Legionella appartengono 58 specie suddivise in oltre 70 sierogruppi di cui circa la metà di queste risultano patogene opportuniste.

La specie pneumophila comprende 16 sierogruppi ed è quella maggiormente implicata nella patologia: si stima, infatti, che la Legionella pneumophila sia responsabile di oltre il 90% dei casi (in particolare, il sierogruppo 1, con oltre l'84%), seguita dalla Legionella longbeachae (3,9%) e dalla Legionella bozemanae (2,4%), mentre altre specie, meno frequentemente isolate in campioni clinici. sono la Legionella micdadei, la Legionella dumoffii, la Legionella feeleii, la Legionella wadsworthii e la Legionella anisa (2,2% in totale).

Legionellosi e D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro”

La Legionella pneumophila e le altre specie di legionelle patogene per l’uomo sono classificate, dall’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro” quali agenti biologici del Gruppo 2 ossia, come definito all’articolo 268 (Classificazione degli agenti biologici) della citata norma, “……..un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche…….”.

Pertanto, sulla base di quanto definito dall’articolo 271 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro DI QUALSIASI LUOGO DI LAVORO ha l’obbligo di valutare il rischio legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità e, di conseguenza, deve:

·         Effettuare la valutazione del rischio legionellosi, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sulle caratteristiche dell’agente biologico e sulle modalità lavorative che possano determinarne l’esposizione

·         Adottare misure protettive e preventive in relazione al rischio valutato

·         Revisionare la valutazione del rischio legionellosi in occasione di modifiche significative dell’attività lavorativa o degli impianti idrici od aeraulici (impianti di climatizzazione e similari) o qualora siano passati 3 anni dall’ultima redazione (fanno eccezione quelle tipologie di strutture per cui è richiesto un più frequente aggiornamento della valutazione del rischio: strutture sanitarie, termali, ecc.)

·         Se la valutazione mette in evidenza un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, adottare misure tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche idonee, al fine di minimizzare il rischio relativo

·         Adottare misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie, per i laboratori e per i processi industriali

·         Adottare specifiche misure per l’emergenza, in caso di incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente dell’agente biologico

·         Adottare misure idonee affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti ricevano una formazione sufficientemente adeguata

Per l’adozione delle misure protettive, preventive, tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche idonee, si deve fare riferimento proprio a quanto definito nelle nuove Linee Guida di cui alla presente nota.

Sintesi dei contenuti delle nuove linee guida e campo di applicazione

    Il nuovo documento riunisce, aggiorna ed integra tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative:

·         “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi”

·         “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali”  

·         “Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi”

Tali Linee Guida sono state aggiornate alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, con l’ausilio tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e di figure istituzionali esperte del settore.

L’elaborazione del documento si è basata sulle conoscenze presenti nella letteratura scientifica internazionale e ha tratto spunto anche da quanto riportato nelle linee guida prodotte a livello internazionale (WHO), europeo (EWGLI) e nazionale/regionale (Regione Emilia Romagna).

Con il presente documento si intende quindi riunire, aggiornare e integrare in un unico testo tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative, pertanto esso le sostituisce integralmente.

Obbligo di applicazione delle linee guida da parte delle aziende e degli enti dotati di ambienti chiusi equipaggiati di impianti di trattamento aria

Appare fondamentale evidenziare come gli adempimenti di cui alle nuove Linee Guida citate scattino anche per le Aziende e gli Enti dotati “sic et simpliciter” di ambienti chiusi equipaggiati di impianti di trattamento aria, al fine di garantire la sicurezza e la salute non soltanto dei propri (eventuali) Lavoratori, ma anche degli Utenti, Clienti, frequentatori degli stessi e di evitare le pesanti sanzioni penali previste da specifici Punti del D.Lgs. 81/2008 in caso di controlli da parte degli Organi Pubblici preposti e/o in caso di diagnosi di patologie correlate all’inquinamento “indoor” (sia chimico che biologico) indotto dagli impianti suddetti (si pensi, ad esempio, agli Utenti di Alberghi, di Centri Commerciali, di Cinema e di Teatri, di Piscine, di Terme, di Scuole e assimilabili, di Ospedali, Case di cura, Case di riposo o comunque Comunità, ecc.).

Si sottolinea per questi contesti che le succitate Linee Guida devono essere applicate in contemporanea con quanto già previsto dalla “Procedura operativa per la valutazione e la gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria” sancito dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 recante indicazioni pratiche per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria e per la pianificazione degli interventi di manutenzione (richiamata dallo Scrivente con informativa del 16 febbraio 2013), in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico per la sicurezza e la salute sul lavoro” che sancisce, in più articoli, una serie di obblighi da parte del Datore di lavoro riguardanti gli aspetti collegati alla presenza, nei luoghi di lavoro chiusi, di impianti di trattamento aria. In particolare:

·         articolo 64 Obblighi del Datore di lavoro (obbligo di provvedere alla regolare manutenzione e pulitura degli impianti di aerazione), sanzionato penalmente in caso di inadempienza;

·         Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro – Punto 1.9.1 Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi (obbligo di pulizia e manutenzione);

·         Titolo IX Sostanze Pericolose – Capo I Protezione da agenti chimici – articolo 224 Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi (obbligo di attuare le misure necessarie ad eliminare o almeno ridurre i rischi chimici presenti nei luoghi di lavoro, che possono essere veicolati dagli impianti di aerazione), sanzionato penalmente in caso di inadempienza;

·         Titolo X Esposizione ad agenti biologici – Capo II Obblighi del Datore di lavoro (obbligo di attuare le misure necessarie ad eliminare o almeno ridurre i rischi da agenti biologici presenti nei luoghi di lavoro, che possono essere veicolati dagli impianti di aerazione), sanzionato penalmente in caso di inadempienza.

 

Testo completo delle nuove Linee Guida

 

Milano, 18 maggio 2015

Luca Lucchini

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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018

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