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I RISCHI DA ESPOSIZIONE LAVORATIVA A VIBRAZIONI MECCANICHE.

D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 187 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/44/CE SULLE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVE ALL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DA VIBRAZIONI MECCANICHE.”.

  


I RISCHI DA ESPOSIZIONE LAVORATIVA A VIBRAZIONI MECCANICHE

D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 187 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/44/CE SULLE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVE ALL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DA VIBRAZIONI MECCANICHE.”.

La Gazzetta Ufficiale N. 220 del 21 settembre 2005 ha pubblicato il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche”, che riguarda le misure minime per la salvaguardia della salute dei lavoratori che sono o che possono essere esposti all’agente di rischio fisico “vibrazioni meccaniche”.

La Norma europea recepita rappresenta la sedicesima delle direttive particolari che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva Quadro 89/391/CEE, sono andate via via a modificare, integrare e completare nel tempo il D.Lgs. 626/94.

Finalità del presente approfondimento è quella, da un lato, di cercare di chiarire le implicanze normative a carico di Aziende ed Enti nel campo dei rischi da vibrazioni meccaniche, dall’altro di introdurre al complesso scenario sotteso alla problematica, sia in termini fisico-tecnici che clinico-medico-sanitari, senza naturalmente avere la presunzione di andare oltre ad una semplice informazione di “primo accesso” alle Imprese ed agli Enti in merito ad argomenti di cui esiste, in letteratura, una ricca bibliografia ma rivolta agli “addetti ai lavori”.

Il nuovo Decreto, tenendo conto di quanto già ampiamente indicato dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i., introduce alcuni importanti concetti che permettono, finalmente, di effettuare una valutazione dei rischi quantitativa e non più eminentemente qualitativa:

ðcampo di applicazione rivolto alle vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio e trasmesse al corpo intero;

ðindicazione dei valori d’azione giornalieri normalizzati ad un periodo di riferimento di 8 ore, ovvero alla tipica giornata lavorativa, sia per le vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio che a quelle trasmesse al corpo intero;

ðindicazione dei valori limite di esposizione giornalieri normalizzati ad un periodo di riferimento di 8 ore, ovvero alla tipica giornata lavorativa, sia per le vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio che a quelle trasmesse al corpo intero.

Giova sottolineare che anche questa norma, come tutte quelle che nel corso degli anni sono state progressivamente introdotte dal Legislatore nel settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede sanzioni penali per i Datori di lavoro ed i Dirigenti delle Aziende e degli Enti inadempienti.

La nuova norma conferma pienamente quanto già indicato dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i. a riguardo degli obblighi a carico dai Datori di lavoro di Aziende ed Enti. In particolare:

ðobbligo di valutare i rischi cui sono sottoposti i lavoratori ed elaborare il Documento di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare e di programmazione delle misure (commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 D.Lgs. 626/94);

ðobbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (articolo 16 D.Lgs. 626/94);

ðobbligo di attuare misure di prevenzione e protezione che eliminino i rischi alla fonte o, almeno, a livelli accettabili (articolo 3 D.Lgs. 626/94);

ðobbligo di informare e formare i lavoratori soggetti ai rischi (articoli 21 e 22 D.Lgs. 626/94).

Il Decreto abroga altresì alcune disposizioni dello “storico” D.P.R. 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro”:

ðl’articolo 24 “Rumori e Scuotimenti”, che prescriveva al Datore di lavoro di adottare provvedimenti “commisurati alla tecnica” per contenere le vibrazioni;

ðla voce 48 della Tabella delle lavorazioni di cui all’articolo 33, che fissava come annuale la visita medica per i lavoratori impieganti utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.

Le vibrazioni meccaniche sono movimenti oscillatori caratterizzati da una frequenza relativamente elevata e da una ampiezza relativamente piccola: in pratica, sono i piccoli spostamenti periodici di un elemento attorno al proprio punto di riferimento.

Esse vengono prodotte durante il funzionamento di una macchina o di una attrezzatura (moti alternati e scoppi di motori endotermici; moti alternati di motori elettrici; ingranaggi e manovellismi in moto; alberi, giunti e coppie coniche in rotazione; ecc. che possono essere ulteriormente amplificati da usura, incuria ed assenza/insufficienza di manutenzione da parte dell’Azienda o Ente) ed indotti su tutta o su parte della carcassa che, entrando in contatto con il corpo del lavoratore, vengono a diffondersi anche su questi.

Come gran parte dei rischi lavorativi che non producono una menomazione immediata, quali i tagli, gli schiacciamenti, le cadute dall’alto, ecc., le vibrazioni meccaniche vengono puntualmente sottovalutate o considerate “inevitabili” non solo dalle Imprese, ma dagli stessi lavoratori: tuttavia, l’esposizione prolungata alle vibrazioni meccaniche manifesta ugualmente i suoi nefasti effetti sulla salute degli operatori, semplicemente dilazionandoli in tempi lunghi e con differenti intensità da soggetto a soggetto.

Dai dati del 3rd European Survey on Working Conditions di Dublino del 2000 emerge come in Europa ben il 24% dei lavoratori sarebbe esposto a vibrazioni meccaniche, mentre in Italia il dato salirebbe addirittura al 26%.

Per analizzare quali siano le principali patologie provocate dalle vibrazioni meccaniche sulla popolazione lavorativa, occorre preliminarmente individuare le modalità (sono due) con cui le vibrazioni si trasmettono nell’organismo umano secondo studi clinici ed epidemiologici:

1)       vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio;

2)       vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Le prime sono quelle prodotte da utensili portatili, manufatti impugnati e lavorati su macchinario fisso o similari, mentre le seconde sono quelle prodotte da macchinari vibranti, veicoli, mezzi operativi o altro:

 

ELENCO (NON ESAUSTIVO) DELLE PATOLOGIE POTENZIALMENTE CORRELATE AL LAVORO ESPOSTO A VIBRAZIONI MECCANICHE

PATOLOGIE DA VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO (HTV)

PATOLOGIE DA VIBRAZIONI TRAMESSE AL CORPO INTERO (WBV)

Ø        Sindrome da vibrazioni mano-braccio, caratterizzato da:

ð       Patologie vascolari

                           - Fenomeno e malattia di     

                             Raynaud

                           - Angiopatia da vibranti

ð       Patologie neurologiche

                           - Neuropatia periferica

                             diffusa sensitiva

                           - Parestesie (formicolii)

                           - Riduzione della sensibilità     

                             termica e tattile

                           - Limitazione della capacità di

                             manipolazione fine

                           - Sindromi da intrappolamento

                             dei tronchi nervosi (Sindrome     

                             del tunnel carpale; Sindrome

                             del pronatore; Sindrome del

                             canale di Guyon; Sindrome 

                             del tunnel cubitale; Sindrome

                             del dito bianco;

ð       Patologie muscolo-scheletriche

              - Lesioni cronico-degenerative dei

                segmenti ossei e articolari (artrosi,

                osteofitosi di polsi e gomiti)

              - Sindromi cervicobrachiali

              - Fibromatosi palmare (Malattia di

                Dupuytren)

                           - Deformità delle ossa e delle

                              articolazioni

              - Tendiniti e tenosinoviti (Malattia di

                De-Quervain; Epicondilite laterale;

                Epitrocleite; Tendinite della spalla)

              - Peritendiniti

              - Tenosinoviti

              - Miopatie (fibromialgia, miofasciti)

Ø        Disturbi e lesioni a carico del rachide lombare:

ð       Lombalgie e lombosciatalgie

ð       Alterazioni degenerative della colonna vertebrale

               - spondiloartrosi

               - spondilosi

               - osteocondrosi intervertebrale

               - spondilite anchilosante

ð       Discopatie ed ernie discali lombari e/o lombosacrali

Ø        Alterazioni a carico del distretto cervico-brachiale

Ø        Alterazioni del sistema venoso periferico

Ø        Alterazioni dell’apparato gastroenterico

ð         Gastrite cronica

ð         Ulcera peptica gastro-duodenale

Ø        Alterazioni dell’apparato riproduttivo femminile

Ø        Alterazioni del sistema cocleo-vestibolare

 

 

Nel campo lavorativo l’esposizione a vibrazioni meccaniche può avere luogo nell’ambito di una varietà notevolissima di processi, attività e processi che hanno luogo nell’industria manifatturiera, nel comparto delle costruzioni e nel settore estrattivo, nel settore agricolo-forestale, nei servizi, ecc.

Spesso il pensiero comune porta ad associare il rischio da vibrazioni meccaniche a particolari, specifiche e “classiche” figure professionali quali, ad esempio, gli operai delle Imprese edili o di lavori stradali utilizzanti martelli pneumatici o a percussione, oppure gli operai delle Aziende incaricate della manutenzione del verde utilizzanti motoseghe, decespugliatori o tosaerba.

In realtà, sono molteplici le categorie professionali, finora “insospettabili” (soprattutto quelle riguardanti il corpo intero) da parte dei non addetti ai lavori, soggette ai rischi da vibrazioni che dovranno giocoforza rientrare tra quelle assoggettate agli obblighi di cui alla norma oggetto del presente approfondimento. Si indicano alcuni esempi, non esaustivi ma utili per definire lo scenario:

 

attrezzature/macchine o attività a rischio vibrazioni meccaniche “classiche”

attrezzature/macchine o attività a rischio vibrazioni meccaniche “insospettabili” (o comunque finora trascurate)      

ð       martelli pneumatici;

ð       elettrodemolitori;

ð       trapani pneumatici, trapani elettrici, trapani a percussione;

ð       motoseghe;

ð       decespugliatori;

ð       tosaerba;

ð       tagliasiepe;

ð       soffiatori;

ð       smerigliatrici;

ð       levigatrici;

ð       piallatrici;

ð       lucidatrici;

ð       chiodatrici;

ð       avvitatori pneumatici ed elettrici;

ð       vibratori pneumatici calcestruzzo;

ð       compattatori vibro-cemento;

ð       cubettatrici;

ð       lavasciuga pavimenti;

ð       bocciardatrici;

ð       motofalciatrici;

ð       seghe rotanti manuali;

ð       tracciatrici;

ð       ecc.

ð       autoveicoli (autovetture, autocarri, furgoni,

        autobus);

ð       vagliatori;

ð       carrelli elevatori elettrici e diesel;

ð       autogru, gru;

ð       piattaforme vibranti;

ð       locomotori e carrozze ferroviarie;

ð       elicotteri;

ð       aerei;

ð       macchine movimento terra (pale gommate e

      apripista, dumper, escavatori, ecc.);

ð       perforatori;

ð       trattori e mezzi agricoli;

ð       ecc.

Il D.Lgs. 187/05, recependo la Direttiva Europea 2002/44/CE, ne adotta le modalità di stima del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche in ambito lavorativo.

Innanzitutto, la norma definisce le due modalità con cui le vibrazioni si trasmettono nell’organismo umano, proprio secondo la medesima casistica indicata, come già visto, dagli studi clinici ed epidemiologici:

ð      vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio;

ð      vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Come più sopra indicato, sono proprio le due modalità di trasmissione delle vibrazioni nell’organismo umano a caratterizzare le due macrocategorie di disturbi e lesioni a carico dei lavoratori: disturbi e lesioni vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolo-scheletrici a carico del sistema mano-braccio per la prima; disturbi e lesioni osteoarticolari, neurologici e muscolo-scheletrici al rachide per la seconda.

Proprio per tale motivo la norma assume come parametri di riferimento il valore d’azione ed il valore limite (entrambi standardizzati al periodo di riferimento della giornata lavorativa di 8 ore) sia per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio che per le vibrazioni trasmesse al corpo intero

 

D.Lgs. n. 187 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti  da vibrazioni meccaniche.”

Omissis

Art. 3. - Valori limite di esposizione e valori di azione

1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2;

b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione è fissato a 2,5 m/s2.

2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,15 m/s2;

b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.

Omissis

La Direttiva Europea 2002/44/CE del 25 giugno 2002, recepita nel sistema giuridico del nostro Paese con il D.Lgs. 187/05, è una norma legislativa di natura prevenzionale, ovvero volta ad evitare o, almeno, a ridurre l’esposizione all’agente lesivo dei lavoratori, poiché fissa due soglie che fanno scattare differenti azioni obbligatorie:

ð      una inferiore, corrispondente al “valore d’azione”, che, se superata, implica l’avvio di alcuni provvedimenti di base (interventi tecnici, adeguata organizzazione del lavoro, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.) che fissano i requisiti minimi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che dovrebbero evitare l’insorgere di effetti sulla salute o malattie professionali

 

D.Lgs. n. 187 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti  da vibrazioni meccaniche.”

 Omissis

 Art. 5. - Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 3 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il Datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, quando sono superati i valori d'azione, il Datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;

e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

Omissis

 

ð      una superiore, corrispondente al “valore limite”, che, se superata, implica l’immediata adozione di provvedimenti atti a riportare l’esposizione al di sotto della stessa e l’avvio di operazioni atte a individuare le cause del superamento e a adottare le conseguenti misure di prevenzione e protezione che evitino il ripetersi del superamento

 

D.Lgs. n. 187 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti  da vibrazioni meccaniche.”

Omissis

Art. 5. - Misure di prevenzione e protezione

Omissis


3. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione e' stato superato, il Datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

 Omissis

Al fine di non incappare nel reato di “omessa valutazione dei rischi”, sanzionato penalmente dai commi 1 e 2 dell’articolo 12 del D.Lgs. 187/05, le Aziende e gli Enti devono pertanto, d’ora in avanti, indagare con estremo rigore in merito a tutte le situazioni in cui i propri lavoratori possano essere soggetti ai rischi da vibrazioni meccaniche, anche quelle finora ignorate o comunque trascurate in quanto reputate semplicisticamente ininfluenti sulla salute dei lavoratori.

Di tale valutazione occorre elaborare un documento scritto

 

D.Lgs. n. 187 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti  da vibrazioni meccaniche.”

Omissis

Art. 4. – Valutazione dei rischi

Omissis

7. La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente all'articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e include la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

8. Il Datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi periodicamente, e in ogni caso senza ritardo se vi sono stati significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessità.

Omissis

che contenga i seguenti elementi:

D.Lgs. n. 187 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti  da vibrazioni meccaniche.”

 Omissis

 Art. 4. – Valutazione dei rischi

Omissis

6. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il Datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 3;

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;

d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui e' responsabile;

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Omissis

La domanda che più di un Datore di lavoro o Dirigente si starà ora ponendo è più o meno la seguente: «….. ma allora, il D.Lgs. 187/05 mi obbliga ad avviare costose, lunghe e complesse campagne di misurazione strumentale dei livelli di vibrazioni meccaniche cui i miei lavoratori sono esposti? ».

L’articolo 4 dello stesso D.Lgs. 187/05 risponde in maniera esauriente al quesito:

D.Lgs. n. 187 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti  da vibrazioni meccaniche.”

 Omissis

 Art. 4. – Valutazione dei rischi

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994,  n. 626, il Datore di lavoro valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai  livelli di vibrazione presso banche dati dell'ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

2. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'Allegato I, parte A.

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'Allegato I, parte B.

4. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata.

Omissis

Quindi, la norma prevede l’individuazione dei livelli di vibrazione a partire dai dati in letteratura (Banche Dati dell’ ISPESL, delle Regioni e del CNR; informazioni fornite direttamente dai Costruttori e/o dai Fornitori di macchine ed attrezzature; informazioni desunte dai libretti d’uso delle macchine e attrezzature): nel caso in cui non fossero reperibili dati certi di letteratura, il Datore di lavoro deve provvedere ad avviare misurazioni strumentali delle vibrazioni meccaniche prodotte mediante attrezzature specifiche, personale adeguatamente qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e secondo metodologie appropriate.

Una volta in possesso dei dati inerenti l’entità delle vibrazioni meccaniche prodotte da attrezzature e macchine, questi debbono essere utilizzati per calcolare il livello di esposizione personale dei lavoratori, tenendo conto di ulteriori parametri quali il tempo di esposizione, le condizioni d’uso, le condizioni al contorno e microclimatiche, ecc., utilizzando la metodologia ed il modello matematico nonché quanto altro indicato alla lettera A dell’Allegato I del D.Lgs. 187/05 (per le Vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio)

D.Lgs. n. 187 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti  da vibrazioni meccaniche.”

 Omissis

 ALLEGATO I (articolo 4, commi 2 e 3)

A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.

1. Valutazione dell'esposizione.

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente ai capitoli 4 e 5 e all'allegato A della norma ISO 5349-1 (2001).

La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.

2. Misurazione.

Qualora si proceda alla misurazione:
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione e' eseguita su ogni mano. L'esposizione è determinata facendo riferimento al più alto dei due valori; deve  essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano.

3. Interferenze.

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

4. Rischi indiretti.

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5. Attrezzature di protezione individuale.

Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui all'articolo 5, comma 2. 

ed utilizzando la metodologia ed il modello matematico nonché quanto altro indicato alla lettera B dell’Allegato I del D.Lgs. 187/05  (per le Vibrazioni trasmesse al corpo intero)

D.Lgs. n. 187 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti  da vibrazioni meccaniche.”

Omissis

ALLEGATO I (articolo 4, commi 2 e 3)

 Omissis

B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero.

1. Valutazione dell'esposizione.

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy, 1awz, per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all'allegato A e all'allegato B della norma ISO 2631-1 (1997).
La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.
Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.

2. Misurazione.

Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati devono essere adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.

3. Interferenze.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

4. Rischi indiretti.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5. Prolungamento dell'esposizione.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera g), si applicano in particolare nei casi in cui, data la natura dell'attività svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotto a un livello compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.

 Anche quest’ultimo passaggio, che rappresenta la vera e propria valutazione dei rischi, deve essere effettuato da personale adeguatamente qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e secondo metodologie appropriate, e viene ultimato con la stesura dello specifico “Documento di valutazione dei rischi” di cui al già citato comma 7 dell’articolo 4 del D.Lgs. 187/05.

La norma prevede precise modalità e perentori termini temporali per gli adempimenti e per i conseguenti adeguamenti:

ðgli obblighi di misurazione dei livelli di vibrazioni meccaniche cui sono sottoposti i lavoratori e valutazione dei conseguenti rischi decorrono dal 1° gennaio 2006;

ðl’obbligo di elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volto a ridurre al minimo i rischi cui sono sottoposti i lavoratori quando siano superati i valori d’azione stabiliti decorre dal 1° gennaio 2006;

ðl’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione alle vibrazioni meccaniche per le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto scatta a partire dal 6 luglio 2010 (dal 6 luglio 2014 per il settore agricolo e forestale).

Ad una prima, superficiale lettura della norma, sembrerebbe che il problema della gestione del rischio vibrazioni meccaniche sia da considerare, da parte di aziende e Enti, un fatto da “congelare” per alcuni anni e da ricollocare all’ordine del giorno aziendale a partire dal prossimo decennio.

In realtà, vale la pena evidenziare come il Normatore abbia suddiviso gli adempimenti in “tecnici e tecnologici” (quelli sulle attrezzature e sulle macchine, per intenderci) ed in “organizzativi e gestionali” (misurazioni, valutazioni, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, misure di prevenzione e protezione), con conseguenti differimenti temporali solo delle azioni tecniche volte al rispetto dei valori limite di esposizione. Per inciso:

ðdall’inizio del prossimo anno per quanto attiene le misurazioni/valutazioni (e conseguente stesura del “Documento di valutazione dei rischi”) e gli adempimenti “organizzativi e gestionali” di prevenzione e protezione;

ðdal 6 luglio 2010 (dal 6 luglio 2014 per il settore agricolo e forestale) per quanto attiene gli adempimenti “tecnici e tecnologici”, tenuto ragionevolmente conto (forse “troppo” ragionevolmente) dei tempi tecnici e dell’impatto economico del rinnovo del parco macchine ed attrezzature in uso nelle Aziende e negli Enti.

Per quanto riguarda le deroghe, queste sono previste in due casi:

ð      nei settori della navigazione marittima ed aerea, allorquando il Datore di lavoro dimostri che non sia tecnicamente possibile rispettare il valore limite di esposizione per il corpo intero nonostante le misure di prevenzione e protezione messe in atto;

ð      nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione alle vibrazioni meccaniche di un lavoratore è abitualmente inferiore ai valori di azione ma varia continuamente e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, purché il valore medio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri che i rischi corsi sono inferiori a quelli derivanti ad un livello di esposizione corrispondente al valore limite

 

D.Lgs. n. 187 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti  da vibrazioni meccaniche.”

 Omissis

 Art. 9. – Deroghe

1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il Datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all'altro e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il Datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un livello di esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

 Omissis 

A conclusione ed a completamento del presente approfondimento, vengono spontanee le seguenti considerazioni:

1)       Appare consigliabile che le Aziende e gli Enti, per le nuove forniture, rivolgano già da subito la propria attenzione verso macchine ed attrezzature “virtuose” dal punto di vista della produzione di vibrazioni, anche se tali obblighi sono posticipati ex Lege a dopo il 6 luglio 2010 (il 6 luglio 2014 per il settore agricolo e forestale), organizzando allo scopo efficienti procedure tecnico-economiche di acquisto che vedano coinvolto il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

Tale prassi va adottata, in particolare (ma non solo), per quelle attrezzature che per durata e costo rappresentano operazioni strategiche per le Imprese.

Appare inoltre importante evidenziare l’importanza della manutenzione quale fondamentale fattore di miglioramento delle prestazioni di macchine ed attrezzature, al fine di ridurre e/o rallentare il decadimento delle stesse.

 

2)       Come ampiamente documentato in questa informativa, appaiono ben poche le tipologie di Azienda o di Ente che “sfuggono” alla problematica, essendo il rischio da vibrazioni meccaniche assolutamente “trasversale” in ogni settore merceologico: di ciò tengano in debito conto quei Datori di lavoro o Dirigenti che dalla lettura di questo documento siano già giunti frettolosamente (o, peggio, superficialmente) alla conclusione che «….. tanto nella mia Azienda questi problemi non ci sono …..»

Milano, 22 ottobre 2005 

Luca Lucchini

 

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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018

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