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Novità riguardanti l’utilizzo delle scale a pioli Il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 riguardante modifiche al Titolo III D.Lgs. 626/94 “Uso delle attrezzature di lavoro (lavori in quota)” Nuovi obblighi introdotti a carico delle aziende a riguardo dell’utilizzo di scale a pioli
Novità riguardanti l’utilizzo delle scale a pioli Il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 riguardante modifiche al Titolo III D.Lgs. 626/94 “Uso delle attrezzature di lavoro (lavori in quota)” Nuovi obblighi introdotti a carico delle aziende a riguardo dell’utilizzo di scale a pioliGli articoli 36-bis e 36-ter inseriti nel D.Lgs. 626/94 dal recente D.Lgs. 235/03 introducono alcuni obblighi a carico del Datore di lavoro in merito alla prevenzione e protezione del rischio da utilizzo di scale a pioli: Art. 36-bis. - Obblighi del Datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 2. Il Datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. 3. Il Datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. 4. Il Datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico. 5. Il Datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. 6. Il Datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. 7. Il Datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Art. 36-ter. - Obblighi del Datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi. 2. Il Datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura. Dei due articoli, quello più ricco di novità è certamente il 36-bis, essendo il 36-ter una mera conferma di quanto già da moltissimo tempo sancito dagli “storici” D.P.R. 547/55, 164/56 e 323/56, ancora in vigore: Decreto Presidente Repubblica 27/04/1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni.” ………………………………….
Capo II - Scale fisse.
Art. 19. ………………………………….
inflessione; ……………………………………
Decreto
Presidente Repubblica
07/01/1956, n. 164 ……………………………………………
Art. 8. SCALE A MANO
Decreto del Presidente della
Repubblica 20/03/1956, n.
323 ………………………………………
Art. 3. Scale ad
elementi innestati. - Pur non essendo rivoluzionario, l’articolo 36-bis pone comunque alcuni punti fermi che era bene fissare. In particolare, per le scale: ð Scelta di attrezzature adatte alla tipologia di attività da svolgere, al contesto ambientale ed ai rischi presenti. ð Evidenza che una scala a pioli non deve e non può essere considerato un luogo di lavoro continuativo: pertanto, il suo utilizzo rispetto ad attrezzature più sicure è subordinato alla breve durata di impiego e/o a caratteristiche particolari del sito di intervento. ð Inserimento delle condizioni metereologiche come ulteriore fattore di rischio da considerare.
Appare opportuno in questa sede approfondire gli aspetti “hard” delle scale, ovvero quelli inerenti le caratteristiche costruttive delle stesse, non specificando, le norme finora analizzate, quali siano le caratteristiche strutturali nonché i collaudi e le certificazioni che garantiscano le Aziende rispetto ad un acquisto oculato delle attrezzature e ad un loro corretto mantenimento in perfetta efficienza nel tempo, visto che il mercato di questo prodotto non è del tutto trasparente. Innazitutto, non esiste il collaudo delle scale, non essendoci alcuna norma dello Stato che ne preveda l’obbligo o disciplini tale istituto: sono presenti vecchie circolari emanate a suo tempo dall’ormai abolito ENPI (Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni), che possono essere utilizzate volontaristicamente dai Produttori o Rivenditori ma che non scagiona gli stessi da qualsiasi responsabilità. La “Direttiva Macchine”, ovvero il Decreto di recepimento delle Direttive comunitarie inerenti i principi di sicurezza di macchine ed attrezzature che ne prevede una precisa certificazione da parte del Produttore, non è applicabile alle scale, non rientrando queste nella definizione di Legge di macchine. Esistono due norme tecniche europee volontarie riguardanti specificatamente le scale, la UNI-EN 131-1 (“Scale. Terminologia, tipi, dimensioni funzionali”) e la UNI-EN 131-2 (“Scale. Requisiti, prove, marcatura”), ma non sono mai state trasformate in Direttiva Europea. Tutto ciò implica l’impossibilità di avere, sul mercato, scale dotate legittimamente di marchio CE che garantisca il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza rispetto ad una Direttiva Europea. Ma allora come fa un’Azienda ad acquistare scale che garantiscano il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza così come previsto dall’articolo 28, lettera a) del D.Lgs. 626/94 ?
D.Lgs. Governo
19/09/1994, n. 626 ………………………………………
Art. 28. - Adeguamenti
al progresso tecnico. di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza [....]; …………………………………………………………. Con la pubblicazione del D.M. 23/03/2000 “Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all’impiego di scale portatili” è stata colmata una evidente lacuna legislativa. Per effetto di questo fondamentale Decreto, che risponde proprio al succitato articolo 28, lettera a) del D.Lgs. 626/94, chiunque voglia produrre scale può farlo conformemente a quanto indicato dalle norme UNI-EN 131-1 e 131-2, purché faccia certificare il prodotto da un Ente abilitato. Per citare un esempio, in Italia, esiste un pool di Aziende (Associate ACAL) che, avvalendosi del Politecnico di Milano come Ente certificatore, appongono sui loro prodotti il marchio “ACAL EN 131”, bypassando, di fatto, la mancanza di possibilità di apporre il marchio CE ma garantendo ugualmente gli acquirenti delle scale rispetto ai requisiti di sicurezza. Fino alla pubblicazione dell D.M. 23/03/2000 l’unico riferimento normativo certo per la produzione delle scale era il D.P.R. 547/55, pur con tutti i limiti più sopra indicati. Per completezza di informazione, si evidenzia che quest’ultimo non viene cancellato dal Decreto del 2000 e, di conseguenza, rimane una norma tecnica specifica che rappresenta una “alternativa” della quale i Costruttori hanno piena facoltà di avvalersi a tutti gli effetti di Legge, senza però la possibilità di avvalersi della certificazione di un Ente abilitato. In conclusione, si allega alla presente informativa un opuscolo contenente una serie di consigli pratici sull’uso delle scale in sicurezza. Milano, 17 maggio 2006 Luca LucchiniOpuscolo in materia di Salute e Sicurezza L’impiego di scale portatili, di diverso forma o tipologia, è consuetudine in ogni luogo di lavoro. L’accesso ai ripiani superiori di una scaffalatura, il raggiungimento di un punto o di un oggetto collocato in altezza, lo svolgimento di operazioni di manutenzione o pulizia, come ad esempio la sostituzione di un corpo illuminante guasto, rappresentano attività normalmente svolte con l’ausilio di una scala. L’impiego scorretto delle scale è fonte di circa 22.000 infortuni all'anno, pertanto è necessario osservare particolare attenzione nella scelta, nella collocazione e nell’utilizzo di una scala. Stato di conservazione Prima di ogni impiego è necessario accertare lo stato di conservazione della scala, in particolare: · l’assenza di pioli rotti o fessurati; · l’assenza di fessurazioni o cedimenti nei montanti; · lo stato degli appoggi antisdrucciolevoli alla base dei montanti. Segnalare tempestivamente eventuali danni rilevati, al fine di poter disporre il ripristino delle condizioni originarie o la sostituzione della scala! Scale semplici
· la lunghezza della scala deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano d'accesso; · nel trasporto o nella sistemazione della scala, soprattutto se in metallo, verificare la distanza da corpi illuminanti o linee elettriche aeree; · non appoggiare la scala su superfici curve o spigoli se non si può vincolare la scala, nell’estremità superiore, a parti fisse; · verificare, prima della salita, la giusta inclinazione della scala. E’ottenibile collocando il piede ad una distanza, dalla proiezione del punto di appoggio superiore, pari a 1/4 dell’altezza della scala stessa oppure applicando la “Prova del gomito” (si veda più avanti); · salire e scendere sempre con il viso rivolto alla scala; · non salire o scendere la scala tenendo una o entrambe le mani impegnate, ma dotarsi di portattrezzi a tracolla; · quando la scala deve essere utilizzata più volte nello stesso luogo, occorre assicurarla (ad esempio con legature o guide) per evitare scivolamenti laterali e rotazioni indesiderati; · le estremità inferiori della scala devono essere assicurate contro gli scivolamenti. Tali dispositivi debbono essere adatti al tipo di materiale che costituisce il piano di appoggio (zoccoli, puntali appuntiti, rinforzi metallici, ecc.). Per lavori prolungati chiedere l’assistenza di un altro lavoratore che vigili e assicuri la stabilità della scala. Scale doppie
1 dispositivo di appoggio/appiglio (“guardiacorpo”) 2 piattaforma di stazionamento 3 gradini · la scala doppia più sicura è quella a gradini con piattaforma di stazionamento e dispositivo di appoggio/appiglio (“guardiacorpo”); · le scale doppie a pioli, accessibili da entrambi i lati, sono pericolose, ma spesso sono indispensabili. Essendo prive di piattaforma di stazionamento e di dispositivo di appoggio/appiglio (“guardiacorpo”) devono essere scelte di altezza tale da evitare di salire sugli ultimi 3 pioli, che devono garantire la stabilità della posizione di lavoro; · non dare alla scala doppia un “piede” troppo grande: potrebbe scivolare facilmente alle estremità inferiori o spezzarsi; · prima di salire controllare che il dispositivo di trattenuta dei montanti sia efficace, ossia che la catena o il tirante sia già in tiro o che la piattaforma di stazionamento sia stata agganciata correttamente; · non salire mai a cavalcioni della scala perché questa si potrebbe ribaltare facilmente. Scale a carrello (tipo “cimiteriale”) þ se l’altezza da raggiungere è inferiore a m. 2,00 è possibile utilizzare scale a 2/3 gradini, a libretto, con piano di appoggio; þ per altezze superiori a m. 2,00 impiegare scale a carrello con appoggi fissi e parapetto; þ collocare la scala ad una distanza tale dall’oggetto da afferrare che non richieda lo sporgersi da essa, al fine di prevenire cadute o ribaltamenti; þ se la scala è munita di parapetto su un solo lato, collocarla in modo che lo stesso risulti opposto alla scaffalatura; þ impiegare gli apposti dispositivi fermaruota, se presenti, per assicurare la stabilità della scala e prevenire movimenti incontrollati; þ prima di raggiungere il piano di appoggio accertarsi che la distanza da ostacoli in altezza, o dal soffitto, sia tale da non esporre a urti o collisioni. B Date il vostro contributo per il controllo del pericolo comunicando le situazioni pericolose ed incoraggiando gli altri a fare lo stesso. Alcuni buoni consigli ……..E’ di vitale importanza assicurarsi che la scala sia posizionata in un’area uniforme e che la base sia localizzata ad una distanza dal muro approssimativamente ad 1/4 dell’altezza verticale della scala.
Altri buoni consigli ……..
Angolo di appoggio corretto “Prova del gomito”: l’inclinazione corretta della scala può essere controllata anche in questo modo.
!! Divieti !! Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento. |
__________________________________ Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018 Inviare a infopl@safety.it un
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