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Sicurezza antincendio negli impianti sportivi

D.M. 6 giugno 2005 “Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”

 


Sicurezza antincendio negli impianti sportivi

D.M. 6 giugno 2005 “Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”

 La Gazzetta Ufficiale N. 150 del 30 giugno 2005 ha pubblicato il Decreto Ministeriale 6 giugno 2005 “Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, che riguarda, tra l’altro, la gestione della sicurezza antincendio dei complessi sportivi definiti multifunzionali.

Il Decreto, facente parte di un “pacchetto” di misure varate dal Ministero dell’Interno per contrastare i fenomeni di violenza durante le competizioni sportive, modificando ed integrando il D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, mira a coinvolgere in maniera più incisiva le società sportive e gli Enti proprietari delle strutture sul tema della sicurezza.

La presente informativa mira ad approfondire gli aspetti della nuova norma inerenti esclusivamente le novità riguardanti la gestione della sicurezza antincendio dei complessi sportivi definiti dalla stessa “multifunzionali” e di mettere a fuoco gli adempimenti da essa imposti per gestori, utilizzatori e proprietari degli stessi.

L’articolo 19-bis, inserito nel D.M. 18/03/1996 dal recente D.M. 6/06/2005, introduce nuovi alcuni in merito alla gestione antincendio dei complessi sportivi “multifunzionali”, cioè adibiti a differenti usi, anche differenti da quelli sportivi:

Art. 19-bis - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DI COMPLESSI SPORTIVI

MULTIFUNZIONALI
1. I complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unità gestionale, cui compete ilcoordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia.
3. Il titolare esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attività.
4. Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attività diverse. In tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.
5. Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente articolo, può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.
6. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure.
7. In caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.

 La corretta applicazione dell’articolo viene ad essere completata dalla lettura del comma 7 dell’articolo 19:

Art. 19 - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

OMISSIS

7. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:

a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei  nominativi e delle relative funzioni;
b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
d) le procedure per l'esodo del pubblico.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

In pratica, la nuova norma equipara i complessi sportivi polifunzionali alle “attività di pubblico spettacolo”, che sono inserite, secondo il penultimo paragrafo del punto 1.4.4 del D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, tra quelle a rischio elevato. Ciò comporta che il personale addetto alla gestione delle emergenze (“Addetti antincendio”) deve essere formato ai sensi del punto 9.5 dell’Allegato IX del succitato D.M. 10 marzo 1998, ovvero seguire un corso di formazione teorico-pratico di 16 ore e conseguire l’Attestato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609 previo superamento di specifico esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

Milano, 20 settembre 2005

Luca Lucchini

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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018

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