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Servizi integrati per la sicurezza, la salute, l'igiene e la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

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In evidenza

La valutazione dei rischi per attività interferenti

Nuovi obblighi a carico delle aziende per la gestione della sicurezza degli appalti, subappalti e somministrazioni.

La legge 123/2007 e le modifiche all’Articolo 7 del D.lgs. 626/1994.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una modifica sostanziale del rapporto tra chi commissiona il lavoro (Datore di Lavoro Committente) e chi lo esegue, l'Appaltatore, il Subappaltatore, il Somministratore di manodopera ed il Lavoratore Autonomo.

La normativa che tratta gli argomenti inerenti gli appalti è la seguente:

è     Codice Civile articoli 1655 e 1677

è     D.Lgs. 276/2003 articolo 29, modificato dal D.Lgs. 251/2004, articolo 6 (la cosiddetta “Legge Biagi”)

è     Legge 248/2006 articolo 35, punti 28-35 (il cosiddetto “Decreto Bersani”)

è     Legge 296/2006 (legge finanziaria) modifica dell’articolo 7 D. Lgs. 626/94 s.m.i.

è     D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti) come modificato dal D. Lgs. 113/07 (solo per appalti pubblici)

è     Legge 123/2007 (delega al governo per emanare il Testo Unico sulla sicurezza)

Oltre ai rischi dati dalle attività pertinenti le proprie mansioni, spesso, sui luoghi di lavoro, sussistono dei pericoli dati dalle interferenza di diverse attività e/o lavorazioni.

 

Se, per esempio, in un ufficio vi sono lavori di manutenzione per i quali si procede alla rimozione e sostituzione dei corpi illuminanti (lampade, plafoniere, ecc.) si creano sia per gli occupanti l'ufficio (lavoratori dipendenti dal Datore di lavoro Committente) che per i dipendenti l'impresa esterna che effettua i lavoro (Appaltatore) situazioni di disagio e di potenziale pericolo. Infatti, potrebbe cadere una lampada dall'alto mentre la si installa e colpire un lavoratore dipendente del Datore di lavoro Committente, e viceversa un ostacolo (serramento a ribalta, un pavimento deteriorato, ecc.) potrebbe essere causa di infortunio per i dipendenti dell'appaltatore.

Nascono, a questo proposito degli interrogativi: di chi è la responsabilità? Come gestire l'interferenza? Come coordinare le lavorazioni? Come qualificare l'appaltatore? Quali documenti chiedere per la verifica tecnico professionale? Fino a dove arriva la responsabilità solidale?

Un'attenta lettura dell'articolo 7 del D. Lgs. 626/94 cosi come modificato dalla Legge 123/2007 ci porta ad individuare una serie di obblighi, in particolare:

è     verifica dei requisiti dei fornitori (appaltatori e lavoratori autonomi);

è     informazione dell'appaltatore sui rischi presenti nel luogo dove andrà ad operare;

è     cooperazione, coordinamento reciproca informazione tra Committente ed Appaltatore;

è     predisposizione del Documento di valutazione dei rischi derivanti dalle attività interferenti e misure di prevenzione e protezione per l’eliminazione delle stesse;

è     consegna della valutazione rischi da interferenze alla stipula del contratto;

è     indicazione nel contratto degli oneri della sicurezza e dell'avvenuta consegna del Documento di valutazione dei rischi da interferenze;

è     responsabilità solidale del Committente in caso in cui l'Appaltatore o il Subappaltatore non abbia assicurato i lavoratori all'INAIL;

è     diritto degli Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (e delle organizzazioni sindacali) di poter accedere alle informazioni sugli oneri della sicurezza.

Dopo l'emanazione della legge 123/2007, la gestione dell'appalto risulta ancora più problematica, in quanto il Legislatore allarga le maglie (infatti, non si parla più di divieto di subappalto), ma nel contempo chiede all'Appaltatore di selezionare, verificare, coordinare, cooperare, informare il fornitore rafforzando la responsabilità solidale del Committente nei confronti delle imprese alle quali affidano l'appalto.

Attività in appalto, somministrazione o subappalto svolta per conto del datore di lavoro committente in luoghi, aree, impianti, immobili, ecc., dove vengono svolti contemporaneamente altre attività di pertinenza del Datore di lavoro Committente.

Disposizione questa già presente nel D.Lgs. 626/1994, il senso della norma è quello di responsabilizzare il Committente nell'affidare un appalto verificando prima i requisiti tecnici, professionali, l'iscrizione alla CCIAA, gli adempimenti alla sicurezza, ecc. In altre parole occorre verificare in via preliminare che l'Appaltatore possa svolgere in piena autonomia e con diligenza l'appalto conferitogli.

Anch'essa già prevista prima della Legge 123/2007, chiede al Committente nel ricevere c/o la propria realtà produttiva un Appaltatore di renderlo edotto attraverso l'informazione sui rischi presenti nel sito dove l'Impresa esterna andrà ad operare.

Durante le attività lavorative, la compresenza di attività , alcune di competenza del Committente e altre svolte dall'Appaltatore (o da più appaltatori), comporta che le due o più entità si informino reciprocamente, coordinandosi e cooperando al fine di prevenire il manifestarsi di situazioni di rischio, a tal fine occorrerà fare apposite riunioni di coordinamento e reciproca informazione.

Novità questa introdotta dalla Legge 123/2007, il Committente, in relazione all'esperienza maturata, ai tipi di contratto di appalto che stipula con imprese esterne (o con lavoratori autonomi) ed alle attività svolte in seno alla propria unità produttiva, valuta i rischi dati dalle interferenze, predispone un documento indicando come eliminare detti rischi. Su questo ultimo punto il legislatore forse poteva (o doveva) essere un po' più chiaro esplicitando meglio alcuni aspetti, in quanto, a proposito di eliminazione dei rischi a volte questi possono essere ridotti ma non completamente eliminati.

Il Documento di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze è consigliabile, anche al fine di movimentare e fotocopiare meno carta possibile (il volume dei documenti prodotti non è direttamente proporzionale alla maggiore sicurezza in Azienda, anzi spesso pochi documenti, corredati da disegni, schemi, foto sono molto più efficaci di pacchi di carta ridondanti e ripetitivi), che sia predisposto in modo separato dalla valutazione dei rischi aziendale in modo da dare tutte le informazioni necessarie al singolo Appaltatore. Questo documento deve essere allegato al contratto di appalto, (ciò vale anche per i lavoratori autonomi) in modo che l'Appaltatore (o il lavoratore autonomo) sia informato sui rischi presenti. E' consigliabile che l'Appaltatore possa verificare tale documento in via preliminare, condividendolo e sottoscrivendolo, ciò al fine di evitare contenziosi inutili in caso di infortunio.

In qualche modo viene ripreso il concetto già presente nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 494/1996 s.m.i.) dove il costo dell'appalto, subappalto o somministrazione è dato da:

è       manodopera, materiali, mezzi d'opera, attrezzature, spese generali, trasporti, ecc.;

è       costi o oneri per eseguire tutte le attività oggetto dall'appalto in piena sicurezza.

Ritornando all'esempio iniziale, affidare ad un'impresa esterna la manutenzione di un impianto elettrico e la sostituzione delle lampade significa che l'Appaltatore deve acquistare le lampade da sostituire, possedere strumenti di verifica (tester, ecc.) ma deve anche fare formazione sulla sicurezza al personale, dotare questi di scale doppie o trabattelli dotati dei dispositivi di sicurezza, devono essere messi a disposizione dei lavoratori i DPI (elmetti, guanti dielettrici, calzature di sicurezza, ecc.).

Vi è poi una seconda, ma non meno importante, tipologia di costi da considerare; è quella relativa ai pericoli che non fanno parte dei propri rischi aziendali ma che sono presenti nell'unità in cui si va ad operare.

Considerando il caso di un'Impresa di verniciatura che va ad operare, ad esempio, in uno stabilimento rumoroso, occorre valutare il rumore presente nell' ambiente in cui opera.    

Ne consegue che nell'individuare gli oneri della sicurezza necessariamente si dovrà tenere conto anche dei costi che ciò comporta, informazione, formazione, uso dei DPI, modalità di lavoro perticolari, eventuale utilizzo di tra battelli, ecc..

Poiché il Legislatore, a differenza dei lavori pubblici, non ha ben chiarito se i costi delle sicurezza debbano essere congrui, è consigliabile che in sede contrattuale sia l’Appaltatore ad indicare a quanto ammontano gli oneri per la sicurezza sul totale dei costi dei lavori previsti, in modo tale da proporlo all'Appaltatore e si ridurre i casi di contenzioso basati sulla congruità degli oneri stessi.

Vi è un ulteriore estensione della responsabilità solidale del Committente nei confronti dell'Appaltatore o eventuali subappaltatori, nel caso il fornitore utilizzi lavoratori in nero o comunque non assicurati all'INAIL, la responsabilità in caso di infortunio o malattia professionale resta in prima battuta dell'appaltatore me se questi non è in grado di assolvere, detta responsabilità (per via solidale) può essere trasferita al Committente, il quale dovrà rispondere per conto dell'inadempiente appaltatore o subappaltatore. Si consiglia di verificare periodicamente la regolarità contributiva chiedendo con cadenza trimestrale il “DURC” (“Documento Unico di Regolarità Contributiva”) all'Appaltatore.

L'articolo 3 della Legge 123/2007 prevede l'obbligo, da parte dei lavoratori dipendenti da Appaltatori o Subappaltatori e dei Lavoratori autonomi incaricati di lavori (opere, servizi, somministrazioni, manutenzione, riparazioni, pulizie, ecc.) di munirsi di tesserino di riconoscimento. Pertanto, non deve accedere ai luoghi di lavoro del Committente personale di Appaltatori o lavoratori autonomi che non espongano apposito tesserino di riconoscimento dotato di fotografia indicante i dati della Ditta/Datore di lavoro appaltatore e le generalità del lavoratore.

Le informazioni, copia del contratto con indicati gli oneri delle sicurezza sono accessibili agli RLS o in loro assenza aglio RLS Territoriali nominati nel comparto. In merito ai costi (o oneri) della sicurezza va precisato che anche le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori possono accedere (su richiesta) a questi dati.

Quest'ultima disposizione è una novità: i sindacati dei lavoratori potranno chiedere di verificare se i contratti di appalto o di subappalto indicano i costi della sicurezza riservandosi conseguentemente di entrare in merito alla congruità dei costi medesimi.

La gestione corretta dell'appalto sotto il profilo della sicurezza e della regolarità diventa con le modifiche introdotte dalla Legge 123/2007 un elemento importante che deve vedere i committenti attenti nell'individuare, selezionare, controllare, ecc., i fornitori. In altre parole, nell'affidare la commessa ad un'Impresa bisognerebbe utilizzare il criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa" e non quella generalmente utilizzata, dell'offerta "al massimo ribasso": spesso il risparmio è illusorio, perché un'Impresa appaltatrice seria, organizzata, rispettosa delle norme di sicurezza, con personale dipendente regolarmente assunto è meno costosa, in termini generali e di gestione, rispetto ad un'Impresa che pratica il cosiddetto dumpig imprenditoriale.

Pensando di fare cosa gradita ed utile al Lettore, si inseriscono qui di seguito sia la nuova Legge 123/2007 (con evidenziati i nuovi adempimenti previsti), sia gli articoli del D.Lgs. 626/1994 modificati/integrati da questa (con evidenziate le modifiche/integrazioni).

Milano, 2 settembre 2007

By Luca Lucchini


Legge 3 Agosto 2007, n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

(G.U. n. 185 del 10-8-2007)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 Art. 1. - (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa ire materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

Art. 2. - (Notizia all’INAIL in taluni casi di esercizio dell'azione penale)

Art. 3. - (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, a. 626)

Art. 4. - (Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

Art. 5. - (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)

Art. 6. - (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)

Art. 7 - (Poteri degli organismi paritetici)

Art. 8 - (Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

Art. 9. - (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Art. 10 - (Credito d’imposta)

Art. 12. - (Assunzione di ispettori del lavoro)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
La seguente legge:

Art. 1. - (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa ire materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1. II Governo è delegato ad adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione della lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;

2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del sito, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2) la determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell’ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell’arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;

3) la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;

4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravita delle disposizioni violate;

5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;

g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formative, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;

I) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccolo, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;

3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell’attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;

q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrice;

s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:

1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;

2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo ch ei costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;

t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia;

u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

v) introduzione dello strumento dell’interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.

3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera I) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

Art. 2. - (Notizia all’INAIL in taluni casi di esercizio dell'azione penale)

1. In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.

Art. 3. - (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, a. 626)

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell' articolo 7 è sostituito dal seguente:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis viene aggiunto il seguente:

«3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla discipline vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.»;

c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo é sostituito dal seguente: «Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori»;

d) all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.»;

e) all’articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della funzione, copia del documento di cui al articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all' articolo 4, comma 5, lettera o).»;

f) all'articolo 19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all' articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o di comparto di rispettiva competenza».

Art. 4. - (Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare, sono individuati:

a) nell’ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;

b) l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.

2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell' ambito di competenza.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l’INAIL, l’IPSEMA, l’ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le risorse stanziate a decorrere dall’anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:

a) 4.250.000 euro per l’immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1° luglio 2007;

b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell’attività ispettiva, la costi-tuzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.

5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.

7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, nell’ ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 5. - (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

2. E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

3. E’ comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

4. L'importo delle sanzioni amministrative cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al comma 2 dell’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) e aggiunta la seguente:

«b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate».

6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, nell'ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all’accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c).

Art. 6. - (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)

1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche capo ai lavoratori autonomi the esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. La violazione delle previsioni di cui commi 1 e 2 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 7 - (Poteri degli organismi paritetici)

1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.

3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.

Art. 8 - (Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All’articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 3- bis è sostituito dai seguenti:

«3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta».

Art. 9. - (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito seguente:

«Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».

Art. 10 - (Credito d’imposta)

A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui, un credito d’imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o pin decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. II credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della disciplina de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. All’onere derivante dall'applicazione del comma 1, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993 , n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 11. - (Modifica dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente:

«1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori».

Art. 12. - (Assunzione di ispettori del lavoro)

1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unità di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l' area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1, per le spese relative all’incremento delle attività ispettive, all’aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale è autorizzata, a decorrere dall’anno 2008, la spesa di e 9.448.724.

3. All'onere derivante dall’attuazione comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2007, utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 3 agosto 2007

 

NAPOLITANO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DAMIANO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TURCO, Ministro della salute

 

 

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Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017

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