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In evidenza

 

Prevenzione incendi: grosse novità in materia di rilascio del “CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI” degli insediamenti.

A partire dal 7 OTTOBRE 2011, è cambiato radicalmente il procedimento tecnico-amministrativo di prevenzione incendi, la modalità di presentazione delle istanze e, soprattutto, il contenuto delle stesse.

 Secondo il nuovo D.P.R. del 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi [...]”, il “Certificato di Prevenzione Incendi” (noto a tutti come “CPI”), cessando di essere il provvedimento finale di un procedimento amministrativo “che comprende il preventivo esame sui progetti, finalizzato all'accertamento della rispondenza alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente e a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi”, perde la sua validità temporale e diventa il risultato di un controllo effettuato presso l’attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco in un luogo e in un momento ben definiti.

 

Le novità introdotte

Le novità introdotte, “in pillole”, sono le seguenti:

·         modifica dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e loro suddivisione specifica nelle tre classi A, B e C;

·         modifica della procedura per la prima domanda di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, espletata, d’ora in poi, mediante autocertificazione in sede di “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (“SCIA”) predisposta da Tecnico abilitato, seguita da controlli (anche a campione per le attività in classe A e B) entro i 60 giorni successivi all'avvio dell'attività volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio;

·         modifica della periodicità di rinnovo del CPI, ora fissata in modo uniforme a 5 anni per tutte le attività soggette (escluse le categorie 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, per le quali la periodicità viene portata a 10 anni).

 

Ulteriori obblighi derivanti da disposizioni transitorie:

·         gli Enti Pubblici e i Privati responsabili delle nuove attività rientranti ora nel nuovo campo di applicazione (di cui all'Allegato I del D.P.R.151/2011), esistenti al 22/09/2011, devono espletare i prescritti adempimenti entro il 07/10/2012;

·         gli Enti Pubblici e i Privati responsabili delle attività soggette a controllo nel nuovo elenco, esistenti al 22/09/2011 e in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono presentare richiesta di rinnovo periodico;

·         gli Enti Pubblici e i Privati responsabili delle attività delle categorie 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, devono presentare la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

o   entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (il 07/10/2011) per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;

o   entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (il 07/10/2011) per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1999;

o   entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (il 07/10/2011) per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 07/10/2011.

 

Certificato di prevenzione

Il Certificato, d’ora in poi, assume quindi la valenza di "attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio", mentre il fondamento della documentazione da presentare ai Comandi dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti per quanto attiene agli adempimenti connessi all'esercizio dell’attività, prevista mediante “SCIA” (“Segnalazione Certificata di Inizio Attività”), è sicuramente l’asseverazione a firma di Tecnico abilitato, in cui il Professionista deve, a sua responsabilità (non solo professionale ma anche penale), certificare la conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e attestare, per le attività in categoria B e C, la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui ai progetti approvati dai Vigili dei Fuoco, allegando tutte le certificazioni inerenti strutture, sistemi, presidi e impianti antincendio.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, nonché la relativa documentazione da allegare, in attesa del previsto Decreto del Ministro dell'Interno che ne definirà le specifiche, restano in vigore le precedenti regole fissate dal Decreto del Ministro dell'Interno del 4 maggio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1998, n. 104) recante “disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco”.

Si segnala, infine, che con la Lettera-Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. 13061 del 06.10.2011, vengono regolamentate le principali casistiche che si possono configurare per le nuove attività soggette nonché per quelle riconducibili a procedimenti avviati con il D.P.R. 37/1998 e non ancora conclusi, permettendo un immediato utilizzo del nuovo Regolamento e fornendo molte utili indicazioni applicative (in allegato alla stessa Circolare è disponibile, in attesa del nuovo D.M. che sostituirà il “vecchio” D.M. 04.05.1998, la modulistica utile alla applicazione del D.P.R. 151/2011).

 

Milano, 11 ottobre 2011

 

Luca Lucchini

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Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017

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