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Servizi integrati per la sicurezza, la salute, l'igiene e la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

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Informativa riguardante l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, n. 98 a modifica/integrazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico per la sicurezza e la salute sul lavoro).

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario n. 63 del 20 agosto 2013 la Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, contenente importanti diposizioni a modifica/integrazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico per la sicurezza e la salute sul lavoro”.

 Sommario

 ABSTRACT.

GENERALITà E CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA NORMA.

DETTAGLIO DELLE NOVITà INTRODOTTE DALLA NORMA.

1) Sicurezza e salute degli Operatori del Volontariato.

2) Semplificazione degli adempimenti per i Lavoratori con contratti di breve durata.

3) Incaricato a sovraintendere la cooperazione e il coordinamento tra Imprese ed aziende negli appalti, affidamenti di lavori, servizi e forniture.

4) Esonero dall'obbligo di predisporre il “DUVRI” (“Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze”) per contratti di appalto, affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture di durata inferiore a cinque uomini/giorno.

5) Valutazione dei rischi: ulteriore modalità di effettuare l'adempimento.

6) Formazione degli Addetti e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali e dei Lavoratori.

7) Notifiche all'Organo di vigilanza competente territorialmente per i nuovi insediamenti produttivi.

8) Sistema di qualificazione delle Imprese e dei Lavoratori autonomi.

9) Verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

10) Ampliamento della casistica di esoneri dagli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 a riguardo degli adempimenti formali sui cantieri mobili e temporanei.

11) Introduzione di modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Fascicolo dell'opera.

12) Comunicazioni agli Organi di vigilanza.

ENTRATA IN VIGORE ED OPERATIVITà EFFETTIVA DELLA NUOVA NORMA.

INCREMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DEGLI INADEMPIENTI AGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/2008.

ABSTRACT

La Legge 98/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, entrata in vigore lo scorso 21 agosto 2013, modificando/integrando parzialmente il D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico per la sicurezza e la salute sul lavoro”, introduce alcune importanti novità aventi lo scopo di razionalizzare e semplificare taluni adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Gli articoli interessanti la sicurezza e la salute sul lavoro nonché la prevenzione incendi sono i seguenti:

·         32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro);

·         35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata);

·         38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi);

·         42 e 42-bis (Soppressione certificazioni sanitarie).

Tra questi, il 32 ed il 35 modificano/integrano il D.Lgs. 81/2008, introducendo importanti novità in materia di obblighi per quanto concerne:

·         cantieri;

·         appalti;

·         valutazione dei rischi nelle piccole imprese;

·         notifiche e le comunicazioni in caso di infortunio;

·         lavoratori con contratti di breve durata, cioè fino a cinquanta giornate nell'anno solare di riferimento.

Caratteristica essenziale della nuova norma è che, pur essendo già in vigore, la maggior parte dell’articolato non è immediatamente operativo, rinviando a numerosi futuri Decreti attuativi la cui data di emanazione non è nota.

Si segnala che è stata altresì pubblicata ed è operativa la Legge 99/2013 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” che, all’articolo 9, innalza del 9,6% tutte le sanzioni penali pecuniarie previste per le violazioni alle norme di sicurezza e salute sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008.

GENERALITà E CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA NORMA

La Legge 98/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario n. 63 del 20 agosto 2013 ed entrata in vigore lo scorso 21 agosto 2013, modificando/integrando parzialmente il D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico per la sicurezza e la salute sul lavoro”, introduce alcune importanti novità aventi lo scopo di razionalizzare e semplificare taluni adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La norma, che rappresenta la conversione in Legge del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 (noto all’opinione pubblica come il “Decreto del fare”), è complessa e riguarda molteplici aspetti di ambito politico, economico e sociale.

Gli articoli del provvedimento che interessano la sicurezza e la salute sul lavoro nonché la prevenzione incendi sono i seguenti:

·         32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro);

·         35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata);

·         38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi);

·         42 e 42-bis (Soppressione certificazioni sanitarie).

Tra questi, il 32 ed il 35 modificano/integrano il D.Lgs. 81/2008, introducendo importanti novità in materia di obblighi per quanto concerne:

·         cantieri;

·         appalti;

·         valutazione dei rischi nelle piccole imprese;

·         notifiche e le comunicazioni in caso di infortunio;

·         lavoratori con contratti di breve durata, cioè fino a cinquanta giornate nell'anno solare di riferimento.

Caratteristica essenziale della nuova norma è che, pur essendo già entrata in vigore, la maggior parte dell’articolato non è immediatamente operativo, rinviando a numerosi futuri Decreti attuativi la cui data di emanazione non è nota.

Nello specifico, gli aspetti principali del D.Lgs. 81/2008 interessati dalle modifiche/integrazioni introdotte dalla nuova norma, che verranno trattati nella presente informativa, sono i seguenti:

1)    Sicurezza e salute degli Operatori del Volontariato.

2)    Semplificazione degli adempimenti per i Lavoratori con contratti di lavoro di breve durata.

3)    Incaricato a sovraintendere la cooperazione e il coordinamento tra Imprese ed aziende negli appalti, affidamenti di lavori, servizi e forniture.

4)    Esonero dall'obbligo di predisporre il “DUVRI” (“Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze”) per contratti di appalto, affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture di durata inferiore a cinque uomini/giorno.

5)    Valutazione dei rischi: ulteriore modalità di effettuare l'adempimento.

6)    Formazione degli Addetti e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali e dei Lavoratori.

7)    Notifiche all'Organo di vigilanza competente territorialmente per i nuovi insediamenti produttivi.

8)    Sistema di qualificazione delle Imprese e dei Lavoratori autonomi.

9)    Verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

10) Ampliamento della casistica di esoneri dagli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 a riguardo degli adempimenti formali sui cantieri mobili e temporanei.

11) Introduzione di modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Fascicolo dell'opera.

12) Comunicazioni agli Organi di vigilanza.

DETTAGLIO DELLE NOVITà INTRODOTTE DALLA NORMA

1) Sicurezza e salute degli Operatori del Volontariato.

La norma definisce (finalmente) in maniera più chiara e dettagliata le caratteristiche dei Soggetti rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2008, che non sono, genericamente, tutti quei soggetti che prestano la propria attività “in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289”, ma solo di quelli, tra questi soggetti, che simultaneamente “prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese”.

Altro aspetto fondamentale introdotto è che d’ora in poi, qualora i Volontari operino in luoghi ove vi sia un “Datore di lavoro” (o anche più di uno) con propria organizzazione lavorativa, a carico di questi ricadrà l’obbligo di (dettagliata) informazione suoi rischi specifici e sulla misure di prevenzione ed emergenza adottate in tali ambiti lavorativi.

2) Semplificazione degli adempimenti per i Lavoratori con contratti di breve durata.

La norma introduce nel D.Lgs. 81/2008 il nuovo articolo 13-bis che prevede, attraverso un apposito Decreto attuativo da approvare in futuro, misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal Decreto stesso applicabili a contratti di lavoro di durata non superiore alle cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri Datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.

La concreta applicazione della novità non sarà tuttavia utilizzabile fintanto che non sarà emanato l’apposito Decreto attuativo: quindi, allo stato restano in vigore gli obblighi attuali in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei Lavoratori.

3) Incaricato a sovraintendere la cooperazione e il coordinamento tra Imprese ed aziende negli appalti, affidamenti di lavori, servizi e forniture.

La modifica introdotta all’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 prevede, per alcune tipologie di Committenti che svolgono attività a basso rischio lavorativo dal punto di vista infortunistico e di malattie professionali, la possibilità (non l’obbligo) di sostituire la redazione del “DUVRI” (Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze), con l’individuazione e la nomina (formale) di un “Incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta”.

Di questa nuova Figura, che deve sovraintendere la cooperazione e il coordinamento tra le Imprese negli appalti/affidamenti di lavori, servizi e forniture, deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Si evidenzia come l'individuazione della Figura di cui sopra non debba essere considerata una mera attività formale, ma presupponga precisi contenuti, compiti, poteri e responsabilità, da indicare scrupolosamente sul contratto di appalto e sulla “lettera di incarico” della Figura stessa, al fine che tale individuazione sia valida.

Ma attenzione: siccome la possibilità di scelta tra il DUVRI e la nomina di un “Incaricato”, come detto, riguarda i soli casi in cui l’attività del Committente risulti a basso rischio e che ciò sarà definito da futuro specifico Decreto attuativo da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici dell’INAIL, fintanto che il Decreto attuativo non sarà emanato non sarà possibile scegliere l'Incaricato in sostituzione del DUVRI.

4) Esonero dall'obbligo di predisporre il “DUVRI” (“Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze”) per contratti di appalto, affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture di durata inferiore a cinque uomini/giorno.

Viene modificato anche il comma 3-bis del l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, che d’ora in poi prevede l'esenzione dall'obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze) per lavori di durata inferiore a 5 uomini/giorno. 

Quindi, nel caso contrario in cui si tratti di un lavoro, opera o servizio affidati a Imprese o Lavoratori autonomi della durata superiore a cinque uomini-giorno, il DUVRI è sempre obbligatorio, salvo che risulti avviato da un Committente dall’attività lavorativa classificata a basso rischio: in tal caso il DUVRI può essere sostituito dall’individuazione di un «Incaricato», come indicato nel punto precedente della presente informativa, che, così, può sovraintendere attività anche di significativa importanza per durata e numero di persone impegnate, ed anche se di durata superiore ai cinque uomini giorno.

5) Valutazione dei rischi: ulteriore modalità di effettuare l'adempimento.

D’ora in poi la valutazione dei rischi può essere effettuata secondo tre modalità che il Datore di lavoro può scegliere liberamente qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008. nel dettaglio:

1)    Valutare tutti i rischi secondo criteri liberamente ma definiti ed esplicitati secondo quanto previsto dall'articolo 28 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008.

2)    Valutare tutti i rischi utilizzando le procedure standardizzate previste dai commi 5, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008.

3)    Valutare tutti i rischi utilizzando il modello ministeriale previsto dall'articolo 29 comma 6 ter del D.Lgs. n. 81/2008 per le attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi da definire con futuro specifico Decreto attuativo che dovrà essere emanato in futuro: anche in questo caso, fintanto che il Decreto attuativo non sarà emanato, non sarà possibile ricorrere a questa terza modalità di valutazione dei rischi. Tale ulteriore modalità desta qualche perplessità, potendo essere vista dalle Aziende come un “ritorno” al regime di “autocertificazione” (ovvero: niente valutazione dei rischi) superata qualche tempo fa proprio con l’introduzione, su imposizione dell’Unione Europea, per le piccole Imprese, delle procedure standardizzate.

6) Formazione degli Addetti e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali e dei Lavoratori.

L'articolo 32 della Legge n. 98/2013 modifica gli articoli 32 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, confermando quanto già introdotto dall'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 per evitare (secondo buon senso) la ripetizione inutile/ridondante di percorsi formativi sovrapponibili, che ora si estende come validità, oltre che per i Lavoratori, anche per gli ASPP e RSPP (Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione) nonché per i RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza).

Anche questa importante novità non è, tuttavia, immediatamente operativa, perché deve attendere le decisioni della Conferenza Stato-Regioni, con tempi tecnico/burocratici non quantificabili.

7) Notifiche all'Organo di vigilanza competente territorialmente per i nuovi insediamenti produttivi.

Viene (finalmente) trasferito all'Ente Pubblico l'obbligo di fornire alla ASL le informazioni di cui è già in possesso per far fronte all'obbligo di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero di notificare all'Organo di vigilanza competente territorialmente dei nuovi insediamenti produttivi da avviare.

Anche in questo caso, la concreta applicazione della novità non sarà tuttavia utilizzabile fintanto che non sarà emanato l’apposito Decreto attuativo: quindi, allo stato restano in vigore gli obblighi attuali di notifica preventiva alla ASL a cura del Datore di lavoro.

8) Sistema di qualificazione delle Imprese e dei Lavoratori autonomi.

Al fine di dar vita al Sistema di qualificazione delle Imprese e dei Lavoratori autonomi previsto dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, viene tolto alla Commissione Consultiva permanente trasferito al Governo (sentite le Commissioni parlamentari) il potere di definire il sistema stesso.

9) Verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

L'attuale (inefficiente) sistema pubblico delle verifiche periodiche viene modificato, introducendo modalità (senz’altro più razionali) che consentono alle Imprese di procedere comunque alle verifiche avvalendosi, se reputato necessario, di Soggetti privati abilitati (ed adeguatamente responsabilizzati dalla norma), allo svolgimento delle stesse.

10) Ampliamento della casistica di esoneri dagli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 a riguardo degli adempimenti formali sui cantieri mobili e temporanei.

Viene (enormemente) ampliata la casistica di esonero dagli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 a riguardo degli adempimenti formali sui cantieri mobili e temporanei.

Si indicano di seguito tutti i casi previsti dal modificato articolo 88 del D.Lgs. 81/2008:

·         lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

·         lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

·         lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

·         lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

·         attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

·         lavori svolti in mare;

·         attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;

·         lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X;

·         attività di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.

11) Introduzione di modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Fascicolo dell'opera.

Con l’ennesimo Decreto attuativo da approvare in futuro, la Legge 98/2013 introduce nel D.Lgs. 81/2008 il nuovo articolo 104-bis, che prevede l’individuazione di modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100, comma 1 e del Fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b).

12) Comunicazioni agli Organi di vigilanza

Viene disposto (opportunamente) che alcune comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (informazione dei Lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale al rischio chimico; comunicazione all’Organo di Vigilanza di esposizioni non prevedibili dei Lavoratori a cancerogeni; comunicazione all’Organo di Vigilanza della necessità di effettuare lavorazioni che sottopongono i Lavoratori al rischio amianto; all’Organo di Vigilanza di dispersioni di agenti biologici) possano essere effettuate per via telematica.

ENTRATA IN VIGORE ED OPERATIVITà EFFETTIVA DELLA NUOVA NORMA

Da questo punto di vista, come emerge ampiamente dalla sua lettura, la nuova norma è senza dubbio deludente.

Infatti, pur essendo entrata in vigore il 21 agosto 2013, la maggior parte dell’articolato non è immediatamente operativo, rinviando a tutta una serie di futuri Decreti attuativi la cui data di emanazione non è nota (e, presumibilmente, non sarà a breve e ne’ a medio periodo).

Ciò va ad arricchire ulteriormente il “serbatoio” di Decreti attuativi già previsti nel testo del D.Lgs. 81/2008 e non ancora emanati.

INCREMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DEGLI INADEMPIENTI AGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/2008

In parallelo alla norma di cui sopra è stata altresì pubblicata ed è operativa la Legge 99/2013 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” che, all’articolo 9, innalza del 9,6% tutte le sanzioni penali pecuniarie previste per le violazioni allele norme di sicurezza e salute sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

Si evidenzia come le nuove sanzioni scattino per i verbali di contestazione/prescrizione elevati dagli Organi Pubblici di controllo dal 1° luglio 2013 e non abbiano alcun carattere retroattivo.

 

Milano, 5 settembre 2013

 

Luca Lucchini

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Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017

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