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Prevenzione incendi: regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva

In data 4 aprile 2013 entra in vigore il Decreto del Ministero degli Interni 20 dicembre 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Sommario

ABSTRACT

Il D.M. 20 dicembre 2012 introduce importanti novità a riguardo degli IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI (progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione) installati negli insediamenti ospitanti attività soggette all’obbligo di rilascio di CPI (“Certificato di Prevenzione Incendi”) da parte dei Vigili del Fuoco.

La norma riguarda sia gli impianti di nuova realizzazione che quelli esistenti all’entrata in vigore del Decreto e sottoposti a modifiche, trasformazioni o ampliamenti.

CARATTERI SALIENTI DELLA NORMA

I principali punti qualificanti del nuovo Decreto sono i seguenti:

Finalità

La norma riguarda la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati in attività soggette all’obbligo di rilascio di CPI (“Certificato di Prevenzione Incendi”) da parte dei Vigili del Fuoco.

Tra tali impianti ricadono sia quelli di rivelazione automatica incendio, sia quelli di segnalazione manuale di incendio.

Campo di applicazione

La norma si applica agli impianti di nuova costruzione e agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto (4 aprile 2013) soggetti a modifica sostanziale, ovvero a trasformazione tipologica (riguardante, cioè, la natura dell’impianto) o ad ampliamento in misura superiore al 50% (per gli impianti di rivelazione incendi, in termini di numero di rivelatori o di pulsanti).

Prodotti e materiali impiegabili

L’articolo 3 del Decreto precisa che i prodotti ed i materiali cui fa riferimento la regola tecnica sono quelli regolamentati dalle disposizioni comunitarie (ovvero, dalle “norme armonizzate”), pur permettendo di impiegare prodotti non rispondenti a tali norme ma fabbricati in uno Stato membro dell’Unione Europea, in Turchia oppure in uno Stato firmatario dell’EFTA (“European Free Trade Association”) e che garantiscano un livello di protezione antincendio equivalente a quello prescritto dalla nuova norma.

 

Progettazione degli impianti

Il Decreto stabilisce che il progetto degli impianti deve essere redatto da un Tecnico Abilitato, ad eccezione degli impianti da realizzare secondo standard internazionali riconosciuti nell’ambito antincendio, che devono essere progettati da un Professionista antincendio.

Questa è una significativa novità per i sistemi di rivelazione incendi, che possono dunque essere progettati secondo standard internazionali quali NFPA 70 e NFPA 72 in alternativa alla normativa nazionale italiana UNI 9795 (con le limitazioni precedentemente descritte).

Il capitolo 6 della regola tecnica precisa che l’applicazione di standard internazionali riconosciuti è estendibile anche alle attività di installazione, esercizio e manutenzione degli impianti di rivelazione incendi, a condizione che i prodotti impiegati siano quelli soggetti a normativa comunitaria.

Ciò significa che un impianto progettato secondo lo standard NFPA 72 deve contemplare prodotti con marcatura CE (e non, ad esempio, UL listed o FM approved).

Il medesimo capitolo della norma indica, inoltre, che la scelta di adozione di normative internazionali ne richiede l’applicazione integrale, fugando il campo da possibili utilizzi parziali o ibridi delle norme stesse.

Aspetti documentali e procedurali

Introducendo la possibilità di un doppio approccio alla progettazione degli impianti, il Decreto elenca e chiarisce la documentazione da presentare in fase di valutazione dei progetti e di controllo di prevenzione incendi da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, evidenziando quanto indicato nell’Allegato I e nel terzo capitolo dell’Allegato II del Decreto del Ministero degli Interni 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”.

In particolare, in fase di valutazione dei progetti, risulterà indispensabile indicare la specifica dell’impianto (già prevista dal D.M. 7 agosto 2012) con firma aggiuntiva di Professionista antincendio per i soli casi di impianti da realizzare secondo standard internazionali.

In fase di controllo di prevenzione incendi, la dichiarazione di conformità di cui al Decreto Interministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 andrà integrata, per gli impianti realizzati secondo normative internazionali, da apposita certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto, firmata da Professionista antincendio.

I contenuti progettuali degli impianti di rivelazione incendi coincidono con quelli già prescritti dalle rispettive normative tecniche, già pienamente esaustive e a cui si rimanda.

Milano, 9 febbraio 2013

Luca Lucchini

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è D.M. 20 dicembre 2012

 

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Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017

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