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Decreto Milleproroghe

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008 l'articolo 32 del "Decreto Milleproroghe", contenente modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 "Testo Unico per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro".
 
A differenza di quanto prospettato dalle indiscrezioni trapelate nelle settimane scorse, si tratta soltanto di una "semi-proroga" di alcuni dei nuovi adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 che, anziché entrare in vigore definitivamente il 1° gennaio 2009 (dopo la prima proroga scattata il 29 luglio 2008), diverranno operativi dal 16 maggio 2009 (ad 1 anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008).
 
Gli adempimenti di cui viene prorogata l'entrata in vigore sono i seguenti:
  1. Valutazione dei rischi "stress lavoro-correlati" (e relative sanzioni in caso di inadempienza) di cui all'articolo 28, comma 1) del D.Lgs. 81/2008 (si auspica che il Governo, al più presto, pubblichi specifico decreto attuativo che permetta di adempiere all'obbligo con modalità certe e chiare)
  2. Data certa del Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, comma 2) del D.Lgs. 81/2008
  3. Invio all'INAIL ed all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno di cui all'articolo 18,  comma 1), lettera r) del D.Lgs. 81/2008 (anche in questo caso si confida vengano messe in campo al più presto dal Governo norme certe che permettano di adempiere all'obbligo con modalità certe e chiare)
  4. Divieto di effettuazione delle visite mediche "preassuntive" di cui all'articolo 41, comma 3), lettera a) del D.Lgs. 81/2008 (si tratta, tuttavia, di un provvedimento di dubbia validità, poiché risulta in contrasto con una altra norma "storica" comunque ancora vigente, ovvero la Legge 300/1970, nota come "Statuto dei Lavoratori").
Non viene prorogata (come si pensava in un primo momento) l'entrata in vigore di altri adempimenti, ed in particolare di quello di predisposizione del "DUVRI" ("Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze"), da allegare ai contratti di appalto di opere, servizi, somministrazioni, ecc.: quindi, il DUVRI deve essere predisposto entro il 1° gennaio 2009 anche per gli appalti in essere prima del 25 agosto 2007 (articolo 26, comma 5, penultimo periodo del D.Lgs. 81/2008).
 
31 dicembre 2008
 
Luca Lucchini

 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017

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