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In evidenza

SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PRIVI DI MARCATURA CE

Prorogata di 2 anni l'entrata in vigore dell'articolo 5 del D.M. 3/11/2011.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno 6 dicembre 2011 con cui, venendo modificato l’articolo 5 del Decreto del Ministero degli Interni “Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio” del 3 novembre 2004 (vedi articolo 10 del presente sito web), viene prorogato di 2 anni (quindi, da ottemperare entro il prossimo 12 febbraio 2013) l’obbligo di sostituzione dei dispositivi di apertura manuale (“maniglioni antipanico” e similari) delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette all’obbligo del controllo dei Vigili del Fuoco già installati e privi di marcatura CE.

 

9 gennaio 2012

 

Luca Lucchini

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Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017

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