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SCHEDE DI SICUREZZA, CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO DI SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE: COSA CAMBIA DAL 1° DICEMBRE 2010

Informativa riguardante le implicanze per i Produttori, gli Importatori, i Rivenditori e gli Utilizzatori finali di sostanze e miscele pericolose derivanti dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

 Sommario

ABSTRACT

A partire dal 1° dicembre 2010, secondo un preciso percorso per “tappe di avvicinamento” che terminerà il 1° giugno 2015, il nuovo Regolamento della Comunità Europea n. 1272/2008 (noto come “Regolamento CLP”), comporterà una serie di notevoli e numerose modifiche a riguardo del sistema di classificazione, di etichettatura e di imballaggio, compreso il formato delle “schede di sicurezza”, la simbologia e la fraseologia adottate, relative alle sostanze ed alle miscele pericolose.

Ciò implicherà, sia per i Produttori e gli Importatori, sia per i Rivenditori e gli Utilizzatori finali, azioni di adeguamento per il rispetto della nuova normativa comunitaria.

INTRODUZIONE

A partire dal 1° dicembre 2010 i Fabbricanti, gli Importatori, i Rivenditori e gli Utilizzatori finali di sostanze e miscele pericolose si troveranno ad operare in uno scenario estremamente differente rispetto al passato.

Il 1° dicembre 2010, infatti, è la prima delle scadenze fissate dal nuovo Regolamento (CE) n.1272/2008 (noto come “Regolamento di classificazione CLP”) che va a modificare i criteri di Classificazione Etichettatura ed Imballaggio (il cui riferimento, negli ultimi 40 anni, è stata la “storica” Direttiva 67/548), ma rappresenta anche (non a caso) la prima delle scadenze fissate dal Regolamento (CE) n. 453/2010 del 20 maggio 2010 i cui Allegati andranno a sostituire l’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (noto come “Regolamento Reach”), con particolare riferimento alle prescrizioni relative alla “scheda di sicurezza”, che da adesso prende il nome di Scheda Dati di Sicurezza (SDS), ed al nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose.

SCADENZE RELATIVE ALLE SCHEDE DATI DI SICUREZZA (“SDS”)

Le tappe più significative del passaggio ai nuovi criteri di redazione delle Schede Dati di Sicurezza sono:

  • dal 1° dicembre 2010, i fornitori di sostanze pericolose dovranno obbligatoriamente fornire Schede Dati di Sicurezza redatte in conformità all’Allegato I del Regolamento n. 453 del 20 maggio 2010, sostituisce l’Allegato II del Regolamento n. 1907/2006: sarà così obbligatorio indicare nella Scheda Dati di Sicurezza la classificazione prevista dal Regolamento CLP per le sostanze pericolose. Sono tuttavia previste specifiche deroghe:

  • per sostanze immesse sul mercato anteriormente al 1° dicembre 2010, per le quali vige la deroga di 2 anni per l’applicazione dei requisiti del Regolamento CLP di classificazione ed etichettatura e per le quali non è necessaria la revisione del contenuto della Scheda Dati di Sicurezza, non vige l’obbligo di aggiornamento del formato delle stesse fino al 30 novembre 2012.

Dal 1° giugno 2015 i fornitori di miscele pericolose dovranno obbligatoriamente fornire Schede Dati di Sicurezza redatte in conformità all’Allegato II del Regolamento N. 453/2010, che sostituisce l’Allegato II del Regolamento n. 1907/2006: sarà così obbligatorio indicare nella Scheda Dati di Sicurezza la classificazione prevista dal Regolamento CLP per le miscele pericolose. Anche in questo caso sono previste specifiche deroghe:

  • per miscele immesse sul mercato anteriormente al 1°giugno 2015, per le quali vige la deroga di 2 anni per l’applicazione dei requisiti del Regolamento CLP di classificazione ed etichettatura e per le quali non è necessaria la revisione del contenuto della Scheda Dati di Sicurezza, non vige l’obbligo di aggiornamento del formato delle stesse fino al 31 maggio 2017.

DEFINIZIONE DI SOSTANZA E DI MISCELA

Chiariamo bene il significato dei termini “sostanza” e “miscela” (o “preparato”):

Sostanza

Elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.

Miscela

Una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.

SCADENZE RELATIVE ALLA NUOVA CLASSIFICAZIONE

Il Regolamento CLP prevede un periodo di transizione per l'applicazione del nuovo sistema di classificazione, di etichettatura e di imballaggio:

  • Fino al 30 novembre 2010 è obbligatorio classificare le sostanze in conformità alla “vecchia” Direttiva 67/548/CE ed è facoltativa l'adozione anche del nuovo sistema previsto dal Regolamento CLP per le sostanze prima di tale data.

  • Dal 1° dicembre 2010 è obbligatorio, per le sostanze, adottare il nuovo sistema di classificazione, ma fino al 31 maggio 2015 è obbligatorio continuare ad utilizzare anche il “vecchio” sistema.

  • Fino al 31 maggio 2015 è obbligatorio classificare le miscele in conformità alla Direttiva 1999/45/CE ed è facoltativa l'adozione anche del nuovo sistema previsto dal Regolamento CLP per le miscele prima di tale data.

  • Dal 1° giugno 2015 è obbligatorio usare solo il sistema di classificazione previsto dal Regolamento CLP CPL.

Per quanto riguarda il sistema di etichettatura ed imballaggio è possibile scegliere tra continuare ad usare il vecchio sistema o il nuovo sistema prima del 1° dicembre 2010 per le sostanze e prima del 1° giugno 2015 per le miscele: dopo tali date sarà obbligatorio usare il nuovo sistema previsto dal Regolamento CLP.

Per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010 e per le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 sarà possibile non rietichettare e rimballare i prodotti secondo le nuove disposizioni, rispettivamente, fino al 1° dicembre 2012 e fino al 1° giugno 2017.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE

ll Regolamento 1272/2008, detto regolamento di classificazione CLP, recepisce a livello comunitario i criteri di classificazione e etichettatura del GHS (Global Harmonized System) introdotti a livello internazionale nell'ottica di un'armonizzazione globale (per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio) e con lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze e delle miscele pericolose.

Operativamente, sono previsti tre tipologie di pericoli:

pericoli fisici, indicati con 5 pittogrammi

GHS 01 GHS 02 GHS 03 GHS 04 GHS 05

 

pericoli per la salute, indicati con 3 pittogrammi

 

GHS 06 GHS 07 

GHS 08

                    
pericoli per l'ambiente
, indicati con 1 pittogramma

 

GHS 09

Le classi di pericolo all’interno di ciascun tipo di pericolo sono le seguenti:

PERICOLI FISICI

PERICOLI PER LA SALUTE

EFFETTI SULL’AMBIENTE

  •  Esplosivi

  •  Tossicità acuta

  •  Pericolosità per l'ambiente

  •  Gas infiammabili

  •  Corrosione/irritazione cutanea

 
  •  Aerosol infiammabili

  •  Danni rilevanti/irritazione oculare

 
  •  Gas comburenti

  •  Sensibilizzazione respiratoria e cutanea

 
  •  Liquidi infiammabili

  •  Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola

 
  •  Solidi infiammabili

  •  Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta

 
  •  Liquidi piroforici

  •  Mutagenicità

 
  •  Solidi piroforici

  •  Cancerogenicità

 
  •  Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili

  •  Tossicità riproduttiva

 

  •  Liquidi comburenti

  •  Tossicità a seguito di aspirazione

 
  •  Solidi comburenti

   
  •  Perossidi organici

   
  •  Gas sotto pressione

   
  •  Sostanze autoriscaldanti

   
  •  Sostanze autoreattive

   
  •  Corrosivi per i metalli

   

 

La classificazione della sostanza prevede che siano definite:

  • l'AVVERTENZA che può essere

    • Pericolo, per le categorie più gravi

    • Attenzione, per le categorie meno gravi

     

  • le INDICAZIONI DI PERICOLO che corrispondono alle “vecchie” frasi di rischio R, come, ad esempio:

    • H225: liquido e vapore facilmente infiammabili

    • H226: liquido e vapore infiammabili

 Si pro
 


 


 

  • i consigli di prudenza, che corrispondono ai “vecchi” consigli di prudenza S e si dividono in:

    • consigli di prudenza di carattere generale

    • consigli di prudenza – prevenzione

    • consigli di prudenza – reazione

    • consigli di prudenza – conservazione

    • consigli di prudenza – smaltimento


 


 

 


 

 

Come si evince dal confronto tra la simbologia e la fraseologia attualmente adottata (più oltre proposta) e quella di futuro utilizzo, le differenze sono notevoli e numerose:

OBBLIGHI PER I RIVENDITORI E GLI UTILIZZATORI DI SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE

Le importanti modifiche in via di introduzione implicheranno, secondo le scadenze prospettate, per i Rivenditori e gli Utilizzatori finali di sostanze e miscele pericolose l’esigenza di pretendere dai Fornitori/Produttori la produzione puntuale e precisa di Schede Dati di Sicurezza nonché di criteri di classificazione, di etichettatura e di imballaggio aggiornati, al fine di fornire ai propri Clienti ed ai Lavoratori utilizzatori tutte le informazioni necessarie alla sicurezza e salute.

Le novità, una volta in vigore, renderanno inoltre necessario, per gli Utilizzatori finali (nonché i Rivenditori, per quanto concerne la movimentazione, lo stoccaggio e le misure di emergenza), provvedere alla formazione dei propri Lavoratori sulle nuove modalità di classificazione, sui nuovi pittogrammi e sulle indicazioni di pericolo/consigli di prudenza.

 

Milano, 1° ottobre 2010

Luca Lucchini

 

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Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017

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