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Lavoro e sicurezza negli ambiti confinanti o sospetti di inquinamento: pubblicato il regolamento
   

Informativa riguardante le implicanze per le Aziende derivanti dall’entrata in vigore del D.P.R. 117 del 14 settembre 2011

 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011 il "Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81", che entrerà in vigore dal prossimo 23 novembre 2011.

Il Decreto nasce sulla scia dei vari incidenti che si sono tristemente succeduti in Italia negli ultimi 4 anni (si ricorda, tra tutti, quello più clamoroso e noto anche ai “non addetti ai lavori” accaduto a Molfetta, in Puglia, qualche anno fa).

Con il nuovo (ed impegnativo, per le Aziende) Regolamento viene rafforzata la tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori chiamati ad operare in luoghi caratterizzati da un rischio infortunistico particolarmente elevato, tra i quali vanno annoverati non solo quelli “classici” quali silos, cisterne, pozzi, cunicoli e similari, ma anche tutti quegli “ambienti confinati” abbastanza ampi da permettere l’ingresso di un Lavoratore per un compito specifico, ma privi delle normali caratteristiche che consentono l’attività lavorativa, in quanto possono contenere sostanze che, singole o combinate, hanno carattere tossico o essere caratterizzati da scarsa ossigenazione.

Tali tipologie di ambienti vengono indicate dal D. Lgs. 81/2008:

  • articolo 66 LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO;

  • articolo 121 PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI;

  • Allegato IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO – PUNTO 3: VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS.

Si tratta, quindi, di tutti quei luoghi (compresi luoghi ed ambienti semplicemente confinati ed isolati con accessi difficoltosi/ristretti) che possono diventare molto pericolosi, se non vengono adottate e rispettate tutte le procedure di sicurezza necessarie.

Tra le misure indicate dal nuovo Regolamento si evidenzia:

  • imposizione, alle Imprese ed ai Lavoratori autonomi che svolgano attività negli ambienti confinati, in aggiunta agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro già previsti dal D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro”, dell’obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento (che deve comprendere anche il Datore di lavoro), sui rischi degli ambienti confinati e sulle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi;

  • obbligo di predisposizione un’apposita procedura scritta per l’esecuzione dei lavori in spazi confinati;

  • imposizione ai Datori di lavoro delle Imprese e ai Lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere ed utilizzare dispositivi di protezione come maschere protettive, imbracature, sistemi di recupero, rilevatori di gas, autorespiratori, ecc. e dell’obbligo di somministrare il necessario addestramento;

  • applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’Impresa appaltatrice, ma anche nei confronti delle eventuali Imprese subappaltatrici;

  • obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale di attività in “ambienti confinati”, assunta con contratti di lavoro subordinati o con altri contratti (in quest’ultimo caso, certificati in base al Decreto 267/2003, noto come “Legge Biagi”);

  • quando i lavori sono svolti tramite appalto, deve essere garantito che prima dell’accesso nei luoghi di lavoro tutti i Lavoratori che verranno impegnati nelle attività, compreso, eventualmente il Datore di lavoro, siano informati, dal Datore di lavoro Committente, di tutti i rischi presenti;

  • imposizione al Datore di lavoro Committente di recepire gli obblighi succitati nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 26 (“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”) del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico per la sicurezza e salute sul lavoro”;

  • obbligo di individuare, a carico del Datore di lavoro Committente, di un proprio Rappresentante, anch'egli preventivamente formato, addestrato e reso edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui dovrà essere svolta l'attività da parte dell'Impresa Appaltatrice e/o da parte dei Lavoratori autonomi, affinché vigili sul puntuale rispetto delle disposizioni di sicurezza durante le attività previste.

 Milano, 11 novembre 2011

 Luca Lucchini

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Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2017

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